Annullata l’aggravante del metodo mafioso per difetto di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 3765 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., non è sufficiente accertare la portata intimidatoria delle minacce tese ad ottenere dazioni di denaro. Occorre che la motivazione individui il quid pluris rappresentato dalla concreta evocazione di azioni minacciose o ritorsive da parte non già di un singolo, ma di un gruppo criminale dotato di autonoma forza intimidatrice, oppure dall’avere l’agente ingenerato nella vittima la consapevolezza della propria appartenenza ad un’associazione mafiosa o della sua azione su mandato della stessa. Nel giudizio di appello che ribalti una sentenza assolutoria di primo grado, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato “secco”, il giudice non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante assunzione della prova dichiarativa resa solo nelle indagini preliminari, poiché l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha circoscritto l’obbligo alle prove assunte in dibattimento o a seguito di integrazione probatoria. Resta fermo l’obbligo di motivazione rafforzata.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Brescia resa in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per usura in concorso e per estorsione aggravata dalle più persone riunite, proseguendo la condanna già inflitta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La stessa Corte aveva assolto o rideterminato la posizione di altri coimputati.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. Per quanto qui rileva, il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancata rinnovazione istruttoria mediante audizione della persona offesa in appello, il difetto di motivazione rafforzata e l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che, in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, il giudice di appello è tenuto ad una motivazione rafforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. Non basta la semplice divergenza di apprezzamento dello stesso materiale probatorio: occorre che la decisione si fondi su un supposto errore del primo giudice, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti.
Sul versante processuale, la Corte ha escluso che il giudice di appello fosse tenuto alla rinnovazione istruttoria mediante audizione della persona offesa. Il testo originario dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, imponeva la rinnovazione delle prove dichiarative decisive oggetto di diversa valutazione; tuttavia il d.lgs. n. 150/2022 ha rimodulato l’ambito applicativo, circoscrivendo l’obbligo alle prove assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato. Ne deriva che l’obbligo non opera per le dichiarazioni rese esclusivamente nel corso delle indagini preliminari, come nel caso di specie.
La nuova regola processuale, in assenza di disposizioni transitorie, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in base al principio “tempus regit actum”. La modifica, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, è dunque applicabile anche se successiva all’impugnazione della sentenza di primo grado.
Nel merito, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la responsabilità per l’usura, qualificata come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, e per l’estorsione, ravvisando il concorso nel mandato conferito all’esecutore materiale. La circostanza aggravante delle più persone riunite, avendo natura oggettiva, si comunica ai correi non presenti se consapevoli della sua realizzazione.
Resta invece fondata la censura sull’aggravante del metodo mafioso. La sentenza impugnata ha motivato sulla portata intimidatoria delle minacce, ma non ha individuato il quid pluris della concreta evocazione di azioni ritorsive da parte di un gruppo criminale dotato di autonoma forza intimidatrice, né ha accertato che l’imputato abbia ostentato un’appartenenza mafiosa o prospettato ritorsioni da affiliati. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale aggravante, ferma restando la sanzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale