Liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità: magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 10545 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 della legge n. 689/1981, può essere concessa la liberazione anticipata. La decisione sul riconoscimento del beneficio rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis, commi 4 e 5, ord. pen., e non del giudice dell’esecuzione che ha applicato la pena sostitutiva.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari di un tribunale aveva condannato un imputato alla pena della reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il successivo giudice dell’esecuzione declinava la propria competenza in favore del magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, investito dell’istanza di liberazione anticipata, la dichiarava inammissibile, ritenendo l’istituto non applicabile al lavoro di pubblica utilità.
Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva reclamo. Il tribunale di sorveglianza, pur rilevando la questione della propria competenza, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo che per l’esecuzione della pena sostitutiva fosse competente il giudice della cognizione che l’aveva applicata. Sorgeva così un conflitto di competenza, rimesso alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza e ribadisce il principio secondo cui la liberazione anticipata è concedibile anche al condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità. La decisione si fonda sul dato testuale dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92/2024, convertito dalla legge n. 112/2024, che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di adottare il provvedimento che concede o nega il beneficio.
Il successivo comma 5 della medesima disposizione prevede che avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza possa essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Tale quadro normativo conferma che la competenza per la concessione del beneficio è radicata presso la magistratura di sorveglianza.
La Corte chiarisce che resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della sanzione sostitutiva e per tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione di estinzione degli effetti penali, ai sensi degli artt. 63 e 64 della legge n. 689/1981. Tale competenza non incide, però, su quella relativa al beneficio della liberazione anticipata, che rimane disciplinata dalle norme dell’ordinamento penitenziario richiamate dall’art. 76 della legge n. 689/1981.
La Corte dà continuità al proprio orientamento, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025 e diversi arresti successivi non massimati, tutti nel senso della concedibilità del beneficio e della competenza del magistrato di sorveglianza.
In accoglimento della requisitoria del Procuratore generale, la Corte dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Venezia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.