Opposizione all’archiviazione per particolare tenuità: obbligo di fissare l’udienza camerale (Cass. pen. Sez. III n. 27509 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l’opposizione è ammissibile quando indichi soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Il giudice per le indagini preliminari che non ritenga inammissibile l’opposizione è tenuto a fissare l’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’inosservanza di tale disposizione determina la nullità del provvedimento adottato de plano. Anche alla persona sottoposta alle indagini va riconosciuto un interesse qualificato a ottenere l’archiviazione per insussistenza del fatto, non essendo l’istituto un giudizio di mera inoffensività.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. La persona sottoposta alle indagini proponeva tempestiva opposizione, chiedendo in via principale l’archiviazione perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, l’oblazione ex art. 162-bis cod. pen.
Il G.i.p. del Tribunale di Modena, con ordinanza del 22 luglio 2025, accoglieva de plano la richiesta di oblazione, senza fissare l’udienza camerale e senza esaminare le ragioni dell’opposizione. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con restituzione degli atti al giudice di Modena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l’onere di indicare, a pena di inammissibilità, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Il giudice è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell’udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. V n. 49046 del 2017; Sez. VI n. 46277 del 2016).
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo cui il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire (Corte cost. ord. n. 279 del 2017). Nello stesso senso le Sezioni Unite n. 18891 del 2022 hanno chiarito che il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore ritiene inopportuno punirlo pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Proprio in ragione della peculiarità dell’istituto, il codice di rito riconosce anche all’indagato, e non soltanto alla persona offesa, la facoltà di proporre opposizione, in considerazione delle conseguenze sfavorevoli che l’archiviazione può dispiegare, essendo fondata su un giudizio di colpevolezza. L’avviso della richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. mira dunque a sollecitare un’opposizione calibrata non solo su ragioni processuali ma anche sostanziali.
Da qui la conclusione: l’indagato ha un interesse qualificato a chiedere l’archiviazione per insussistenza del fatto e ad opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità. In caso di opposizione, il giudice è tenuto a fissare l’udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. se non ritiene inammissibile l’opposizione; l’inosservanza determina la nullità del provvedimento adottato de plano. Il G.i.p. di Modena, invece, ha ammesso l’imputata all’oblazione senza fissare l’udienza camerale e senza vagliare le ragioni dell’opposizione. Conseguentemente la Corte ha annullato il provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.