Revoca della sospensione condizionale subordinata a provvisionale e onere di allegazione dell’impossibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 30496 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza degli obblighi cui è subordinata la sospensione condizionale della pena non comporta la revoca automatica del beneficio. Il giudice dell’esecuzione non può limitarsi ad una apodittica presa d’atto dell’inadempimento, ma deve valutare quanto allegato dal condannato per dimostrare l’impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile. È onere del soggetto interessato allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento, ben potendo il giudice valutarne attendibilità e rilevanza. La censura relativa all’obbligo di motivare sulla capacità dell’imputato di adempiere alla provvisionale va fatta valere con l’impugnazione della sentenza di merito, non in executivis.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato nei confronti del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del Tribunale di Napoli, irrevocabile, e subordinato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, depositando memoria difensiva.
La difesa ha contestato la revoca deducendo, tra l’altro, l’inintelligibilità della motivazione posta a base della c.d. scheda di spoglio e il mancato accertamento della capacità del condannato di adempiere.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento in tema di sospensione condizionale subordinata all’adempimento di determinati obblighi: l’inosservanza non comporta revoca automatica del beneficio. Da un lato, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi a una apodittica presa d’atto dell’inadempienza, ma deve valutare quanto eventualmente allegato dal condannato per dimostrare l’impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile. Dall’altro, può rilevare l’evidenza di un’inattività o di una scarsa collaborazione del condannato nel rendere operativa la prescrizione accompagnata al beneficio (Sez. I n. 9223 del 05.02.2025, Rv. 287683; Sez. I n. 58060 del 20.10.2017, Rv. 271615; Sez. I n. 35809 del 20.04.2016, Rv. 267581; Sez. I n. 6314 del 10.12.2009, dep. 2010, Rv. 246108).
Ne consegue che è onere del soggetto interessato, in sede esecutiva, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento. Il giudice può valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si è posto nell’alveo di tali principi, valorizzando ai fini della revoca il certo inadempimento, come risultante da sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, e l’assenza di offerta reale ovvero di inizio dell’adempimento.
La Corte reputa del tutto eccentrico il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza che impone al giudice, intenzionato a subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, di motivare, pur sommariamente, sulla possibilità dell’imputato di adempiere, disponendo eventualmente i necessari accertamenti quando siano addotti elementi concreti che facciano dubitare della sua capacità (Sez. VI n. 11773 del 25.02.2026, Rv. 289564). Tale censura avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione avverso la sentenza di merito, non in fase esecutiva.
Quanto alla dedotta inintelligibilità della motivazione della “scheda di spoglio”, la Corte osserva che la procedura dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 128 del 2001, è strutturata in maniera unitaria e funzionale all’organizzazione interna della Corte, con una preliminare selezione dei ricorsi ritenuti ictu oculi inammissibili. L’inammissibilità rilevata dai c.d. spogliatori, delegati del Primo Presidente, ha natura necessariamente provvisoria e si innesta in un procedimento che può condurre alla restituzione del ricorso alla sezione ordinaria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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