Attualità del pericolo di reiterazione e valutazione prognostica concreta (Cass. pen. Sez. IV n. 14936 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Esso richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta. Tale analisi deve tenere conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, e deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Terza Sezione della Cassazione, applicava all’indagato il divieto di esercitare l’attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. L’addebito concerneva il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 640-bis cod. pen., per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a corsi di formazione, al fine di consentire alla società beneficiaria l’evasione fiscale. La pronuncia rescindente aveva già censurato l’ordinanza originaria per la motivazione incongrua sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, ravvisando un’intrinseca illogicità nell’aver valorizzato l’esistenza di un separato procedimento per fatti analoghi, nel quale era stata però esclusa l’esigenza cautelare.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha accolto il ricorso. Il primo motivo censurava la concretezza del pericolo, stigmatizzando la natura astratta delle argomentazioni del Tribunale; il secondo motivo contestava la valutazione sull’attualità del pericolo, rilevando la distanza temporale dalle condotte e il mutamento del contesto. Il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze, risolvendo la questione alla luce del principio per cui l’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma esige una prognosi concreta, che si approfondisce con il passare del tempo (cfr. Sez. 2, n. 1122 del 2025, Sez. 5, n. 12869 del 2022, Sez. 1, n. 14840 del 2020).
Proprio a tale parametro non si era attenuto il giudice del rinvio laddove aveva desunto il pericolo dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica, ritenendo la possibilità di reiterazione “assolutamente concreta” in considerazione della “sempre possibile revoca della delega” dei poteri gestori. Tale assunto – ha osservato la Corte – esprime un giudizio meramente ipotetico e astratto.
Parimenti illogica è risultata la valutazione sul procedimento parallelo. La Corte ha evidenziato che i fatti del presente procedimento sono anteriori a quelli del procedimento n. 279/23, nel quale la richiesta di misura cautelare non era stata accolta per mancanza di elementi indicativi della prosecuzione dell’attività criminosa. Da ciò discende l’in consistenza dell’assunto per cui la decisione del Gip di quel procedimento sarebbe stata adottata prima che emergessero le condotte oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale ha inoltre omesso ogni considerazione sulla rinuncia dell’indagato a qualsiasi carica nelle società coinvolte, circostanza valorizzata dalla difesa e non esaminata nel provvedimento impugnato. La distanza temporale dai fatti (ascritti al 2021) e la mancata verifica dell’incensuratezza e della modifica del contesto completano il quadro di una motivazione carente sui presupposti della cautela.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo esame che si attenga ai principi sopra richiamati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari