Rifiuto degli accertamenti tossicologici e necessità di cure mediche (Cass. pen. Sez. IV n. 25527 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di incidente stradale l’accertamento dello stato di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere comunque disposto: non occorrono gli elementi utili né gli altrimenti ragionevoli motivi di ritenere richiesti dall’art. 186, comma 4, e dall’art. 187, comma 2 bis, cod. strada, perché la ragione dell’accertamento è il sinistro stesso. La facoltà della Polizia stradale di richiedere alle strutture sanitarie gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti presuppone che il conducente sia sottoposto a cure mediche, non semplicemente reputato bisognevole di cure. Il rifiuto è punibile ai sensi dell’art. 186, comma 7, e dell’art. 187, comma 8, cod. strada solo se la procedura di legge è stata rispettata e la richiesta è giustificata, e solo se gli organi di polizia hanno chiesto alla struttura sanitaria di eseguire l’accertamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 30 gennaio 2026 emessa nelle forme del rito abbreviato, ha assolto l’imputata dai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. Secondo l’accusa la donna, coinvolta in un sinistro stradale mentre era alla guida, aveva rifiutato gli accertamenti sul tasso alcolemico e sull’uso di sostanze.
Il Tribunale ha ritenuto non rispettata la scansione procedurale prevista dalle norme del codice della strada e ha escluso la necessità di cure, affermando che il trasporto in ospedale era avvenuto solo su richiesta degli operanti. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento della prova e violazione delle norme incriminatrici.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale. Ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato dalla legge n. 114/2024, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sono inappellabili dal pubblico ministero e ricorribili per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., comprese quelle emesse in giudizio abbreviato. Il ricorso del Procuratore generale è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen.
Sul merito, la Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 186, comma 4, cod. strada consente alla Polizia stradale, in ogni caso di incidente, di accertare lo stato di alterazione, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando. L’art. 186, comma 5, per i conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, prevede l’accertamento del tasso alcolemico su richiesta degli organi di polizia da parte delle strutture sanitarie. L’art. 187, comma 3, in caso di incidenti e compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso, legittima l’accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie pubbliche per il prelievo di liquidi biologici, ove non sia possibile il prelievo a cura del personale ausiliario o il conducente vi rifiuti. L’art. 187, comma 4, estende la richiesta agli accertamenti sui conducenti coinvolti e sottoposti a cure mediche, anche per il tasso alcoolemico.
Da qui la differenza rispetto all’art. 186, comma 4, che non contempla l’accompagnamento in struttura sanitaria e non consente di chiedere al conducente di recarvisi. Il rifiuto previsto dall’art. 186, comma 7, non comprende quindi l’accompagnamento finalizzato ad accertamenti tossicologici, punibile invece ai sensi dell’art. 187, comma 8, a condizione che la procedura sia rispettata e la richiesta giustificata.
La Corte esamina la sentenza Sez. IV n. 30041 del 23.05.2024, Marchi, Rv. 286863, richiamata dal Tribunale. La pronuncia concerne una fattispecie in cui il conducente, coinvolto in un incidente, non era stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio. La Corte ne offre una lettura che valorizza la condizione di affidamento al personale medico: la deroga all’iter presuppone che il conducente sia stato sottoposto a cure, non che gli operanti lo reputino bisognevole.
Applicando tali principi, il ricorso è ammissibile e fondato. Il Tribunale, muovendo dall’assenza di traumi o lesioni evidenti, ha dedotto in modo manifestamente illogico la non necessità di cure e ha ignorato la documentazione sanitaria, dalla quale emerge un dolore addominale e un trauma qualificato dai sanitari. La sentenza non spiega se la richiesta di prelievi fu precedente o successiva al trasferimento in ospedale, non chiarisce se l’imputata, allontanandosi, abbia rifiutato anche gli esami tossicologici e non indica se gli accertamenti erano stati richiesti all’ospedale. Solo un esame puntuale avrebbe permesso di valutare se fu rifiutato un accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria. La sentenza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto, in persona fisica diversa, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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