Ricorso straordinario per errore di fatto: no se la decisione è valutativa (Cass. pen. Sez. II n. 480 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Non è inoltre deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e l’impianto della motivazione, essendo onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero decisivi e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione.
Il Fatto
La Sesta sezione della Corte, con sentenza n. 15641/2024, aveva riformato parzialmente la decisione della Corte di appello di Caltanissetta del 20 luglio 2022. Aveva dichiarato l’estinzione di alcuni reati e disposto l’annullamento con rinvio ai soli fini della rideterminazione della pena. Era invece passata in giudicato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto del giudice di legittimità sulla collocazione temporale dell’ultima dazione di denaro al pubblico ufficiale. Da tale errore sarebbe derivata l’applicazione della cornice edittale più severa introdotta dalla legge n. 69/2015, con ricadute sulla commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Seconda sezione muove dal principio espresso dalle Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015 (Moroni): se la causa dell’errore non è una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura errore di giudizio, estraneo al rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte verifica poi se nella sentenza impugnata sia ravvisabile l’errore denunciato. Rileva che la dazione del denaro era dimostrata da una pluralità di elementi: le conversazioni telefoniche dall’8 giugno 2015, la loro cessazione dal 1° luglio 2015, la telefonata del 30 giugno 2015 con l’accordo per portare i “documenti”, il servizio di osservazione della polizia giudiziaria e i versamenti sui conti correnti successivi al 1° luglio 2015.
Quanto alle dichiarazioni del testimone che aveva fornito la provvista, la Corte osserva che questi aveva indicato a volte il 29 giugno, a volte il 30. La Corte di appello, a pag. 596, aveva dato atto di tale incertezza e aveva concluso che non poteva ritenersi provata la consegna il 29 giugno, senza che ciò incidesse sull’accertamento della successiva consegna del denaro.
La Corte richiama quindi il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese perché incompatibili con la ratio decidendi, spettando al ricorrente dimostrarne la decisività e l’origine percettiva dell’omesso scrutinio (Sez. I n. 391 del 09.11.2023, dep. 04.01.2024, Piromalli).
Le censure non superano la cd. prova di resistenza, poiché non contestano la deduzione che la data esatta della consegna della provvista non potesse assumere rilievo decisivo. Non vi è dunque alcuna svista o errore percettivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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