Revoca della sospensione condizionale per reato commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 6991 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, cod. pen. opera di diritto al momento del verificarsi della causa che vi ha dato luogo, e il provvedimento giudiziale che la dispone ha mera natura dichiarativa, con effetti sostanziali risalenti ope legis al momento della condizione. Ai fini del computo del termine, occorre fare riferimento non alla data di commissione del reato per cui è stata inflitta la pena sospesa, ma al giorno in cui la sentenza di condanna contenente il beneficio è divenuta irrevocabile. Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto per il reato commesso nel quinquennio successivo, il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la causa ostativa fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca. L’accertamento sulla conoscenza o conoscibilità della causa ostativa ex art. 164, quarto comma, cod. pen. è necessario soltanto quando ricorrano esclusivamente gli estremi della revoca per beneficio indebitamente concesso ab origine.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 22 luglio 2024, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con tre sentenze di condanna. La revoca è stata disposta perché il condannato, nel quinquennio successivo all’irrevocabilità delle sentenze, aveva commesso in data 8 agosto 2021 un ulteriore delitto, accertato con sentenza divenuta irrevocabile.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen. Sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare, acquisendo il fascicolo della cognizione, se i giudici che avevano concesso il beneficio conoscessero la condizione ostativa, e che la scelta di concedere la pena sospesa era stata oggetto di specifico vaglio giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la revoca ex art. 168, comma primo, cod. pen. opera di diritto e il provvedimento che la dispone ha natura ricognitiva. Il giudice è vincolato a disporla una volta accertato che il fatto nuovo si sia verificato nel periodo di pendenza del rapporto punitivo, che decorre dal giorno dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.
Su tali coordinate, la giurisprudenza di legittimità — richiamata dalle sentenze Sez. I n. 11612 del 25.02.2021, Sez. I n. 14853 del 12.02.2020 e Sez. I n. 34237 del 29.05.2015 — afferma che nei casi di revoca obbligatoria il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dalla rilevabilità della causa da parte del giudice della cognizione, e che l’illegittimo riconoscimento del beneficio non osta alla revoca in sede esecutiva (Sez. I n. 48694 del 12.06.2019).
Il Tribunale di Ravenna ha fatto buon governo di tali principi: la revoca ha trovato causa, per tutti e tre i benefici, nella fattispecie autosufficiente dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.
La Corte riconosce che la revoca poteva essere disposta, quanto meno per il beneficio concesso con la terza sentenza, anche ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., e che in tal caso il giudice dell’esecuzione è tenuto alla verifica sulla conoscenza o conoscibilità della causa ostativa secondo il principio di Sez. Un. n. 37345 del 23.04.2015. Tuttavia, tale verifica sarebbe stata inutile, una volta accertata la presenza di una causa da sola idonea a sostenere autonomamente la revoca di tutti e tre i benefici.
La Corte ribadisce che l’accertamento sulla conoscenza della causa ostativa è necessario soltanto quando ricorrano esclusivamente gli estremi della revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen., in combinato disposto con l’art. 164, quarto comma, cod. pen., ossia a fronte di sospensione indebitamente concessa ab origine, secondo quanto affermato da Sez. Un. n. 36460 del 30.05.2024. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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