Bombe carta ed esplosivi: rileva la micidialità accertata in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 6989 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di armi e materie esplodenti, la linea di confine tra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, punito dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974, e la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti di cui all’art. 678 cod. pen. non dipende dalla qualificazione formale dell’ordigno, ma dal suo carattere di micidialità. Il discrimine va accertato in concreto, valutando la struttura chimica, le modalità di fabbricazione, il quantitativo, il confezionamento e le condizioni ambientali di detenzione. Materiale pirotecnico o manufatti artigianali non micidiali se considerati singolarmente possono assumere potenzialità micidiale quando, per l’ingente quantitativo e la concentrazione in un ambiente angusto, siano idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo su cose e persone. La valutazione così compiuta dal giudice di merito costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo se motivato in modo illogico o carente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Civitavecchia, confermava la condanna del ricorrente per una pluralità di reati in materia di armi, esplosivi, stupefacenti e falso, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione limitatamente alla qualificazione giuridica del capo relativo alla detenzione e al porto di tre ordigni esplosivi. La tesi difensiva era che, trattandosi di bombe-carta costruite artigianalmente, difettasse la micidialità, con conseguente riconduzione del fatto alla diversa previsione dell’art. 678 cod. pen. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha esaminato la questione muovendo dal criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo l’orientamento richiamato, nella categoria delle “materie esplodenti” indicate nell’art. 678 cod. pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale per struttura chimica o modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate tra gli “esplosivi” — la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della legge n. 497 del 1974 — le sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.
Il Collegio ha richiamato la più precisa formulazione dell’orientamento risalente agli anni Novanta, secondo cui l’ambito di applicabilità dell’art. 678 cod. pen. è limitato alle condotte aventi ad oggetto materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della micidialità. Tale carattere è insito nei composti specificamente fabbricati e manipolati per produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti, e può emergere anche in materie che, in determinate condizioni ambientali note al detentore, acquisiscano la stessa potenzialità lesiva.
Con specifico riguardo alle bombe-carta, la Corte ha ricordato che esse, per la limitata carica esplosiva, sono di regola riconducibili alle materie esplodenti, salvo che, per natura e quantità della carica e per modalità di confezionamento, possano avere effetto dirompente e diventare congegno esplosivo. Nella specie, i giudici di merito avevano accertato il rinvenimento di tre ordigni del peso complessivo di 1,5 chilogrammi, contenuti in un fusto metallico insieme ad armi e munizioni, dotati di buon potere distruttivo sulle cose e di capacità lesiva sul corpo umano.
Il primo giudice aveva evidenziato che non si trattava di materiale pirotecnico e che le modalità di confezionamento, il quantitativo e la concentrazione in ambiente angusto assumevano valenza di pericolo, integrando la micidialità richiesta dalla fattispecie delittuosa.
La Corte ha quindi qualificato la valutazione dei giudici di merito come accertamento di fatto, solidamente ancorato alle risultanze processuali, che il ricorso ometteva completamente di criticare, insistendo nella sola prospettazione della diversa qualificazione giuridica. Da qui la declaratoria di infondatezza del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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