Revoca dei titoli di polizia per mera affinità con soggetto mafioso (TAR Sicilia n. 1484 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza concernenti la detenzione e l’uso di armi, l’Amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale, connotato da finalità preventive e da una fisiologica anticipazione della soglia di tutela. Il giudizio prognostico può fondarsi anche su elementi indiziari e valutazioni probabilistiche, senza necessità di accertare un abuso già avvenuto. Tuttavia, quando il giudizio negativo non si fonda su condotte proprie dell’interessato, ma su elementi indiretti, relazionali o ambientali, è richiesta un’istruttoria tanto più accurata, dovendosi accertare specifici elementi fattuali ulteriori idonei a rendere concreto e attuale il rischio di abuso. Il contesto familiare assume rilievo solo ove emergano elementi concreti che ne dimostrino l’incidenza sulla condotta del destinatario del titolo. È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, la revoca dei titoli di polizia fondata esclusivamente sul rapporto di affinità con soggetto coinvolto in criminalità organizzata, in assenza di riscontri su coabitazione, frequentazione o attualità del pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Palermo ha disposto la revoca del decreto di nomina a g.p.g. e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Il titolo di polizia era stato rinnovato nel febbraio 2025 e reintestato in favore dell’istituto di vigilanza per cui il ricorrente presta servizio.

A seguito dell’istanza di rinnovo per il biennio 2025-2027, l’Amministrazione ha acquisito una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri dalla quale emergeva l’arresto del cognato del ricorrente, fratello della moglie, sottoposto a misura cautelare per reati associativi di stampo mafioso. Dopo il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le osservazioni del ricorrente, che contestava la rilevanza della mera parentela e l’assenza di frequentazione, la Prefettura ha comunque adottato il decreto di revoca, sul presupposto che il legame di affinità con soggetto inserito in un contesto mafioso fosse di per sé idoneo a incrinare il giudizio di affidabilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sicilia accoglie il ricorso. Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi, potendo il giudizio prognostico basarsi anche su elementi indiziari e su valutazioni probabilistiche, senza che occorra accertare un abuso già verificatosi.

Il Tribunale chiarisce però che, proprio perché si tratta di un potere anticipatorio e preventivo, l’istruttoria deve essere tanto più accurata quanto più il giudizio negativo si fonda non su condotte proprie dell’interessato, ma su elementi indiretti, relazionali o ambientali. In tali ipotesi occorre accertare specifici elementi fattuali ulteriori, idonei a rendere concreto e attuale il rischio di abuso delle armi.

Richiamando la propria giurisprudenza e quella del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., il Collegio afferma che il contesto familiare rileva solo se emergano elementi concreti idonei a dimostrarne l’incidenza sulla condotta del destinatario del titolo e che l’Amministrazione non può valorizzare il mero dato relazionale, ma deve verificare circostanze specifiche quali la coabitazione, la frequenza dei contatti o comunque l’attualità del pericolo.

Nel caso concreto, la Prefettura ha valorizzato esclusivamente il rapporto di affinità con il cognato, soggetto non convivente, senza indicare alcun elemento su frequentazioni, rapporti personali attuali o collegamenti del ricorrente con il contesto criminale di riferimento. La motivazione resta ancorata a una presunzione di “naturale frequentazione” non corroborata da alcun riscontro istruttorio, per di più espressamente contestata dal ricorrente nelle osservazioni procedimentali.

Assume rilievo, osserva il TAR, anche la condotta processuale dell’Amministrazione che, pur a fronte dell’indicazione contenuta nell’ordinanza collegiale cautelare, non ha allegato né prodotto ulteriori elementi idonei a corroborare il giudizio di inaffidabilità. Il vizio non attiene quindi alla scelta discrezionale in sé, riservata all’Autorità di pubblica sicurezza, ma al percorso istruttorio che la sorregge. Il decreto è annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito di rinnovata istruttoria, e con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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