Superata la sospensione delle esecutive, ottemperanza contro il Comune (TAR Sicilia n. 1480 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti determina il venir meno della causa di sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e, per giurisprudenza consolidata, della stessa causa di sospensione del giudizio di ottemperanza, a esso equiparato. Accertati il giudicato, la rituale notifica del titolo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’ente locale di conformarsi integralmente alla pronuncia, assegna un termine per l’adempimento spontaneo e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., si applica anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria, salvo che l’applicazione risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2360, pubblicata dal Giudice di Pace di Palermo il 18/8/2025, con cui era stata rigettata l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con condanna del Comune al pagamento complessivo di 4.790,82 €, oltre interessi legali.

La pronuncia, non impugnata, è divenuta irrevocabile ed è stata ritualmente notificata all’ente il 3/9/2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il creditore ha agito in ottemperanza, domandando anche la nomina di un commissario, la penalità di mora e le spese. Il Comune si è costituito con atto di pura forma, senza dedurre di aver pagato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla eccezione, rilevabile d’ufficio, relativa alla sospensione delle procedure esecutive verso l’ente in crisi finanziaria. L’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 dispone che l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sospende le procedure esecutive avviate nei confronti dell’ente.

Nel caso concreto, la delibera n. 193 del 17/7/2025 ha approvato il piano di riequilibrio del Comune. Tale approvazione, tuttavia, non ha effetto preclusivo dell’azione: essa anzi fa venir meno la causa di sospensione, poiché il presupposto della stessa è superato dall’intervenuta approvazione del piano. Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di ottemperanza è equiparato, ai fini dell’art. 243-bis, comma 4, alle procedure esecutive.

Accertato che la sentenza dispone una condanna pecuniaria, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notifica all’amministrazione debitrice, il Collegio rileva la piena fondatezza della domanda. Il Comune, costituitosi con atto di pura forma, non ha contestato di avere già corrisposto la somma prima della notifica del ricorso.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’ente di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme dovute, degli interessi legali dal giudicato fino al saldo e dell’imposta di registro di 208,75 €, nel termine di 60 giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, affinché individui un soggetto di adeguata competenza che provveda entro ulteriori 60 giorni, con oneri a carico dell’ente.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che ne estende l’applicazione alle condanne pecuniarie. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi non presentano particolare complessità e l’ente non ha rappresentato ragioni ostative: non ricorre quindi un effetto manifestamente iniquo. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre i 60 giorni, attivandosi poi il commissario in via sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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