Attivazione non condiziona giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 941 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura amministrativa interna, predisposta dall’Amministrazione per semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, non è prevista da alcuna disposizione di legge e ha valenza meramente interna agli uffici. Essa non può essere considerata condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., né misura satisfattoria del credito riconosciuto dal Giudice ordinario. Il credito si estingue solo con il rilascio della Carta elettronica e con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. Ne consegue che l’Amministrazione, che non abbia spontaneamente eseguito la sentenza passata in giudicato, è inadempiente e va condannata a dare esecuzione alla pronuncia nel termine assegnato, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con una sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di una somma determinata in relazione alla durata del servizio. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita e risulta passata in giudicato, l’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza.
Il Ministero si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto di aver fornito, tramite un apposito link, le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher ai soggetti in favore dei quali sia intervenuta una sentenza favorevole: la procedura sarebbe sufficiente a ottemperare, con la conseguenza che sarebbe onere del ricorrente dimostrare di averla attivata senza esito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il TAR ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza da eseguire è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza e che quindi essa sia ancora inadempiente. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque pacifico.
Il nucleo argomentativo riguarda la difesa del Ministero. La procedura posta a disposizione dell’utenza, diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge. Per questa ragione non può essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, né di una misura satisfattoria del credito riconosciuto dal Giudice ordinario.
Il Collegio ha precisato che il credito può estinguersi solo tramite il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. Non basta, quindi, la messa a disposizione di un canale telematico di attivazione: occorre l’effettiva erogazione del beneficio.
In conformità alla domanda, l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza, nella parte in cui impone di costituire la Carta elettronica, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sopra indicata. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelegare. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è data luogo ad alcun compenso commissariale. Le spese, liquidate in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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