Inammissibile l’ottemperanza se il titolo non è notificato alla sede reale dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3040 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Ai fini del decorso di tale termine, il titolo esecutivo di formazione giudiziale deve essere notificato presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice. La notifica effettuata esclusivamente presso l’Avvocatura dello Stato non è idonea, essendo prevista solo a fini processuali. In caso di notifica a mezzo PEC, il creditore deve individuare correttamente l’indirizzo digitale secondo l’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012: l’estrazione dal Registro IPA è valida solo se l’ente non ha indicato nell’apposito Registro delle PP.AA. un diverso domicilio digitale per gli atti giudiziari. In difetto, il termine non decorre e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Con una precedente sentenza questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il silenzio serbato dalla Questura sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivi di lavoro subordinato, condannando l’Amministrazione a completare la procedura e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato di euro 300,00.
La sentenza, non appellata, è passata in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento spontaneo, il ricorrente ha notificato il titolo a mezzo PEC all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e all’indirizzo digitale del Ministero estratto dal pubblico elenco IPA, quindi ha adito il Tribunale per l’ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha segnalato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità e ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio. L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, e vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a precetto prima di tale termine. Secondo costante giurisprudenza amministrativa, la disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando oggetto dell’azione siano obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, poiché tale rimedio è alternativo all’esecuzione forzata ordinaria.
La finalità della norma è consentire all’Amministrazione di avviare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura giudiziale. Da ciò deriva la necessità di notificare il titolo presso la sede reale dell’ente debitore, dove deve prendere avvio il procedimento contabile dell’adempimento spontaneo.
In caso di notifica a mezzo PEC, è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale. L’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 consente il ricorso al domicilio digitale del Registro IPA solo in via sussidiaria, quando l’indirizzo dell’Amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12. Nella specie, il Ministero aveva inserito in quest’ultimo Registro il proprio indirizzo PEC per gli atti giudiziari, con la conseguenza che la notifica al diverso indirizzo IPA non può considerarsi validamente effettuata.
La conclusione non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, che non include l’elenco IPA tra i pubblici elenchi utilizzabili, limitandosi a ribadire la validità della notifica presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter. Né l’incombente può essere surrogato dalla notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali del termine dilatorio. La mancata notifica del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’ente impedisce il decorso del termine, con conseguente inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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