Revoca per vizio procedimentale non comporta danno ingiusto risarcibile (TAR Sicilia n. 1916 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione, l’annullamento di un provvedimento di revoca per mero vizio procedimentale — nella specie per violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 — non seguito dall’accertamento di un’illegittimità sostanziale, non comporta di per sé la configurabilità di un danno ingiusto risarcibile. La lesione dell’interesse legittimo sostanziale, e non meramente procedimentale, è condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria. Il risarcimento non può prescindere dalla spettanza del bene della vita cui il soggetto aspira: è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente l’attività di istituto di vigilanza per servizi di controllo in luoghi aperti al pubblico, ha agito per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., a seguito dell’annullamento giurisdizionale del decreto prefettizio di revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.
La revoca impugnata si fondava sul venir meno dei requisiti soggettivi di affidabilità. Il TAR aveva accolto il ricorso per la sola violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, facendo salve le ulteriori determinazioni discrezionali dell’amministrazione. Nel riesercizio del potere, la P.A. ha richiesto documentazione ulteriore e ha denegato l’iscrizione negli elenchi prefettizi del personale da impiegare nei servizi di controllo. Il ricorrente ha prospettato tali condotte come illegittime e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio secondo cui la responsabilità della P.A. non discende automaticamente dall’annullamento del provvedimento. Quando l’illegittimità è di natura meramente procedimentale, l’annullamento non basta a fondare la pretesa risarcitoria, poiché difetta l’accertamento di un’illegittimità sostanziale idonea a ledere il bene della vita.
Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3217 del 2019, il Collegio ribadisce che la lesione dell’interesse legittimo sostanziale è condizione necessaria, ma non sufficiente, della tutela risarcitoria. Occorre verificare che l’attività illegittima abbia inciso sul bene della vita cui il soggetto aspira. Nella stessa direzione è citata C.g.a., sez. giur., n. 304 del 2024: è solo la lesione del bene della vita che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo.
Nel caso concreto, i giudizi instaurati dal ricorrente avverso i successivi provvedimenti si sono conclusi sfavorevolmente, con il rigetto dei gravami e il conseguente accertamento dell’insussistenza delle pretese vantate. Manca dunque la dimostrazione della spettanza del bene della vita rivendicato.
Il Collegio osserva inoltre che la domanda risarcitoria non tiene conto della sospensione cautelare dei provvedimenti lamentati, disposta in via cautelare, che ha ridotto a periodi brevissimi il potenziale danno da lucro cessante. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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