Strutture non accreditate escluse dalla contrattualizzazione sanitaria. Inammissibilità per difetto di legittimazione (TAR Abruzzo n. 592 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, possono concorrere alla contrattualizzazione con il servizio sanitario regionale esclusivamente le strutture già accreditate. Ne consegue che è privo di legittimazione ad impugnare gli atti di ripartizione del tetto di spesa il soggetto che, alla data della loro adozione, non sia ancora stato autorizzato e accreditato, non potendo vantare alcuna posizione qualificata all’assegnazione del fabbisogno. L’eventuale ritardo dell’Amministrazione nel rilascio dei titoli abilitativi può essere fatto valere nelle forme proprie dell’azione avverso il silenzio o il ritardo, non già mediante l’impugnazione degli atti di programmazione negoziale, atteso che l’azione di annullamento non può essere convertita in azione di accertamento dell’illegittimità del ritardo ove i fatti costitutivi delle due domande siano diversi.
Il Fatto
La società ricorrente, autorizzata e accreditata quale ambulatorio di riabilitazione, impugnava la delibera della Giunta regionale che, accertata l’impossibilità di acquisire parte del fabbisogno di prestazioni di riabilitazione già assegnato a un centro inattivo per intervenuta revoca dell’autorizzazione, ripartiva quel budget tra altre strutture accreditate operanti nel medesimo bacino d’utenza, escludendo la ricorrente dall’elenco delle strutture da contrattualizzare per il triennio 2022-2024. Con motivi aggiunti la società impugnava altresì la successiva delibera di approvazione dello schema di contratto e la nota di avvio delle interlocuzioni con gli erogatori ammessi alla negoziazione, deducendone l’illegittimità derivata.
La ricorrente sosteneva di non aver potuto conseguire nei tempi l’autorizzazione e l’accreditamento per cause imputabili all’Amministrazione, evidenziando come, se il procedimento si fosse concluso tempestivamente o in esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego del parere di compatibilità, avrebbe potuto partecipare alla contrattualizzazione con pieni titoli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione, ravvisando l’operato della Regione conforme all’art. 8-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, secondo cui possono concorrere alla contrattualizzazione solo le strutture già accreditate.
La ricorrente, alla data di adozione degli atti impugnati, non era ancora stata accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione e non poteva quindi aspirare alla ripartizione del fabbisogno non garantito dal centro inattivo. Il Collegio ha rilevato come la stessa società avesse riconosciuto di non disporre dei “pieni titoli” per essere contrattualizzata, con la conseguenza che i provvedimenti gravati costituivano esito vincolato di tale carenza.
Il giudice ha quindi precisato che l’interessata avrebbe potuto semmai dolersi, nelle forme consentite dall’ordinamento, del ritardo nella conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento, dimostrando che il rispetto dei termini procedurali le avrebbe consentito di concorrere alla distribuzione del tetto di spesa tra gli operatori già accreditati.
Quanto alla possibilità di conversione dell’azione, il Collegio l’ha esclusa, non ricorrendo le condizioni per trasformare l’azione di annullamento in azione di accertamento dell’illegittimità del ritardo, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due domande. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione e della controinteressata.
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Nota della Redazione
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