Procura speciale generica e ricorso al TAR inammissibile (TAR Sicilia n. 1918 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire il carattere della specialità, indicando l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. La procura rilasciata su foglio separato che si limiti a richiamare un generico giudizio davanti al TAR è nulla, perché non consente di individuare la specifica controversia cui il mandato si riferisce. La disciplina della nullità della procura contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non tollera integrazioni mediante il rinvio esterno all’art. 83, comma 3, c.p.c. La regola tecnica che considera la procura contenuta in documento informatico “apposta in calce” al ricorso non sana il difetto di specialità. La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, e il vizio non è sanabile con la rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Con ordinanza n. 80 del 20 luglio 2021 il Comune ha ingiunto ai proprietari la demolizione di un edificio a due piani fuori terra, di una tettoia in ferro e laterizio e di due finestre tipo Velux installate sul tetto di copertura. Le opere, realizzate su un lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti, risultano prive dei titoli abilitativi prescritti.
I destinatari del provvedimento hanno proposto ricorso al TAR per l’annullamento dell’ordinanza, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 10/1991, nonché l’eccesso di potere per inadeguata istruttoria. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in capo al difensore dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale. La questione non attiene al merito della contestata ordinanza di demolizione, ma alla validità del mandato difensivo, che costituisce presupposto processuale del giudizio.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la procura è “speciale” solo quando indica l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto e ogni altro elemento utile all’individuazione della controversia. Il riferimento è a Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5723 del 2018 e a Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1346 del 2023, espressamente richiamati nella decisione.
Nel caso di specie la procura era stata rilasciata su foglio separato e non recava alcun elemento utile all’individuazione della controversia: si limitava a richiamare un non meglio precisato “giudizio davanti al TAR Catania”. Tale genericità impedisce di collegare il mandato alla specifica lite e non consente la qualificazione della procura come speciale.
Il Collegio ha escluso che il vizio possa essere superato applicando l’art. 83, comma 3, c.p.c., poiché la disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel c.p.a. è completa e non presenta lacune da colmare mediante il rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. A sostegno richiama Corte cost. n. 191/1985, che esclude un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra giurisdizioni, e Consiglio di Stato, ad. plen., n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità al giudizio amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c.
Né rileva la regola tecnica di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.C.S. del 22 maggio 2020. Tale disposizione opera una fictio iuris per parificare, nel processo telematico, la procura in documento informatico separato a quella apposta in calce, ma non sana i vizi del mandato. Nel processo amministrativo telematico la procura su foglio separato deve contenere necessariamente l’indicazione della controversia, non potendo supplire la considerazione normativa della procura come “apposta in calce”.
Il Tribunale ha infine negato la rimessione in termini per errore scusabile, atteso il carattere risalente della regola che esige la procura speciale e la sua qualificazione come requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.