Rigetto implicito delle pregiudiziali e delega alla sottoscrizione dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 10549 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudice d’appello può esaminare i documenti prodotti in secondo grado dalla parte, anche se preesistenti, purché il deposito avvenga entro il termine di decadenza previsto dall’art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992. Il potere sostitutivo del funzionario che sottoscrive l’avviso di accertamento può essere dimostrato dal documento di delega ritualmente prodotto dall’Ufficio. L’accoglimento nel merito della pretesa erariale comporta il rigetto implicito delle questioni pregiudiziali, tra cui quelle relative alla motivazione dell’atto, non essendo necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte. La motivazione dell’avviso è idonea quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa, come confermato dall’ampiezza delle difese spiegate nei gradi di merito. La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.
Il Fatto
Per l’anno d’imposta 2012 una verifica fiscale condotta nei confronti di una società si concludeva con un processo verbale di constatazione. Nel corso dei controlli erano emerse anomale movimentazioni su conti di bilancio e su rapporti riconducibili alla società e ai soci, sicché gli operanti acquisivano i dati bancari previa autorizzazione del Comandante regionale della Guardia di finanza.
Seguivano due avvisi di accertamento: uno notificato alla società, con rettifica del reddito imponibile e irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione, e uno notificato al socio, con sanzioni per irregolare tenuta della contabilità e omessa comunicazione telematica dei dati IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità degli atti. I contribuenti ricorrono quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta validità del documento depositato dall’Ufficio per provare il potere sostitutivo del funzionario firmatario dell’avviso. La Corte lo ritiene infondato: il giudice d’appello ha compiuto un puntuale accertamento di fatto sulla sussistenza e legittimità della delega, richiamando il principio per cui, nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti, purché il deposito avvenga entro il termine di decadenza dell’art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., sez. trib., n. 21741 del 2021). Dal documento risultava la regolare delega alla sottoscrizione degli atti di contestazione.
Quanto alla motivazione di tale accertamento, la Corte osserva che essa rende manifeste le ragioni della decisione e si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.
Il secondo motivo, con cui si lamentava l’inversione dell’onere probatorio e l’omesso esame delle argomentazioni di parte, è dichiarato inammissibile: esso articola in realtà doglianze di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, denunciavano l’omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso. La Corte ribadisce che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti necessariamente il rigetto, non occorrendo specifica argomentazione; è sufficiente una motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata, senza l’analitica confutazione delle tesi non accolte (Cass., Sez. V, n. 7662 del 2020 e Cass., Sez. V, n. 29191 del 2017).
Il quinto motivo, relativo all’asserita illegittima irrogazione delle sanzioni, è infondato: l’Ufficio ha illustrato il calcolo applicando il cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale, senza duplicazioni. Il sesto motivo, sulle spese, è assorbito e comunque infondato, avendo il giudice d’appello applicato la regola della soccombenza. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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