Pluralità di difensori e liquidazione del compenso: niente presunzione di pari contributo (Cass. civ. Sez. 2 n. 21590 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi professionali, l’art. 8 del d.m. n. 55/2014 attribuisce a ciascun difensore un diritto autonomo al compenso per l’opera effettivamente prestata, con la conseguenza che la sottoscrizione congiunta degli atti giudiziali non integra una presunzione di pari contributo alla loro redazione, né legittima un automatico dimezzamento del dovuto. L’accordo sul compenso professionale tra avvocato e cliente richiede la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, non essendo sostituibile da notule unilateralmente emesse. I nuovi parametri ministeriali si applicano quando la liquidazione intervenga in un momento successivo alla loro entrata in vigore e la prestazione non sia ancora completata, ancorché iniziata in vigenza di quelli previgenti.

Il Fatto

Un avvocato, iscritto anche all’albo dei dottori commercialisti, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta in tre diversi giudizi, asseritamente pattuiti mediante l’emissione di tre notule. Il Tribunale, in contumacia del cliente, accoglieva parzialmente la domanda, liquidando un importo ridotto. Il giudice di merito aveva ritenuto che, essendo state rilasciate procure anche ad altre professioniste e risultando gli atti sottoscritti congiuntamente, al ricorrente spettasse solo la metà del compenso, parametrato ai valori medi del d.m. n. 140/2012 e limitato alle fasi di studio e introduttiva, detratto l’acconto versato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’avvocato, sia la parte rimasta contumace nel merito.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali del ricorrente principale, non rientrando esse tra quelle consentite dall’art. 372 c.p.c. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, affermando che tra più difensori della stessa parte non sussiste solidarietà attiva, poiché ciascuno vanta un diritto autonomo al compenso per l’attività svolta, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.

Quanto alla dedotta pattuizione dei compensi, la Corte ha confermato che l’art. 2233, terzo comma, c.c. impone la forma scritta ad substantiam, sicché l’emissione unilaterale di notule non può integrare l’accordo, la cui prova non può essere sostituita da presunzioni semplici. Ha inoltre dichiarato la novità delle censure relative alla revoca del mandato e all’indennizzo, mai dedotte nel giudizio di merito.

Accogliendo parzialmente il terzo motivo, la Suprema Corte ha invece censurato la presunzione di pari contributo alla redazione degli atti, desunta dalla loro sottoscrizione congiunta. Tale automatismo riduttivo non trova riscontro nell’art. 8 del d.m. n. 55/2014, che garantisce a ciascun avvocato il compenso per l’opera prestata, tanto più in assenza di contestazioni del cliente. Ha altresì rilevato l’errore nell’applicazione del d.m. n. 140/2012 in luogo del d.m. n. 55/2014, vigente al momento dello svolgimento delle prestazioni, senza che ciò comportasse, tuttavia, la prova di un concreto pregiudizio per il ricorrente.

Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la parte contumace non può dolersi in sede di legittimità dell’incompetenza del giudice adito, essendo decaduta dalla relativa eccezione; le circostanze relative all’avvenuto pagamento risultano nuove, non essendo state dedotte nel merito; l’ultimo motivo non censura il provvedimento impugnato, ma la condotta processuale della controparte.

La Corte ha quindi cassato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, affinché provveda a una nuova quantificazione del compenso, alla luce dei principi enunciati e assorbendo i motivi relativi alla misura del credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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