Revocatoria fallimentare: aspettativa di credito e ruolo del giudice ausiliario (Cass. civ. Sez. III n. 20882 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria ordinaria tutela anche l’aspettativa di credito non pretestuosa e il credito litigioso, poiché la funzione dell’istituto è conservare la garanzia patrimoniale generica in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. È pertanto irrilevante la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito, purché anteriori all’atto dispositivo. Ai fini dell’art. 2901 cod. civ., quando il credito derivi da fatti pregressi rispetto all’alienazione, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo, non richiedendosi la dolosa preordinazione. Il giudice onorario può integrare il collegio e svolgere la funzione di relatore senza che ciò determini la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all’ufficio.
Il Fatto
La curatela di una società cooperativa conveniva in giudizio l’acquirente e l’alienante per ottenere la revocatoria dell’atto pubblico con cui il secondo aveva trasferito alla prima un immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la pronuncia, ravvisando la sussistenza di una plausibile ragione di credito risarcitoria e l’incongruità del prezzo, corrispondente a circa un terzo del valore di mercato.
Avverso tale decisione l’acquirente proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, incentrati sulla composizione del collegio di appello e sulla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’azione pauliana. Resisteva con controricorso la curatela fallimentare.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha individuato un bilanciamento tra i valori del reclutamento dei giudici e la funzionalità dell’amministrazione della giustizia. Su questa base esclude la nullità prospettata, ribadendo che l’impossibilità per il giudice ausiliario di svolgere la relazione non incide sulla validità della decisione, riferibile all’intero collegio attraverso la sottoscrizione del Presidente (Cass. n. 6042 del 2024).
Nel solco dell’art. 106 Cost., i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza in assenza di espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati; deve quindi escludersi la nullità ex art. 158 cod. proc. civ., ravvisabile solo quando gli atti siano compiuti da persona estranea all’ufficio (Cass. n. 29237 del 2024). La Corte sottolinea inoltre che la controversia non rientra nella materia fallimentare, trattandosi di revocatoria ordinaria, sebbene azionata dalla curatela.
I residui motivi sono in parte inammissibili, in parte infondati. La Corte distrettuale ha correttamente desunto la plausibile ragione di credito dalla condotta dell’amministratore alienante, che aveva richiesto l’applicazione della pena concordata, con sentenza utilizzabile quale elemento di prova atipico nel giudizio civile (Cass. n. 2897 del 2024). La giurisprudenza di legittimità accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell’aspettativa, con irrilevanza della certezza dei fatti costitutivi suscettibili di autonomo giudizio (Cass. n. 28141 del 2023).
Quanto al profilo soggettivo, la dolosa preordinazione era desumibile da plurime circostanze: l’acquisto per aggiudicazione di un immobile pignorato della società in decozione, il legame familiare con l’alienante e la sua posizione apicale in altra cooperativa attiva nel medesimo settore. La Corte distrettuale ha infine evinto la diminuzione della garanzia patrimoniale dalla vendita dell’unico cespite a prezzo palesemente incongruo, senza alcuna alterazione del riparto dell’onere probatorio. Le censure mirano pertanto a ottenere una nuova valutazione di fatto, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di cassazione e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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