Società in house divieto conversione termine in tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12080 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società cd. in house di enti pubblici locali, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive. La violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, sicché è erronea la statuizione che, in applicazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, dichiari la costituzione del rapporto a tempo indeterminato. Il lavoratore è inoltre titolare di autonoma legittimazione processuale per l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro, non alternativa a quella dell’ente previdenziale, ed è ammessa la condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva.

Il Fatto

La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società datrice, deducendo lo svolgimento di attività lavorativa in forza di più contratti e chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto, l’inquadramento al livello sesto del CCNL servizi ambientali e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 49 del 2021, accoglieva in parte la domanda: accertava la sussistenza dei rapporti subordinati, dichiarava la costituzione del rapporto a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2016 e il diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio, condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il giudice di appello dichiarava invece inammissibile, per genericità, la domanda di risarcimento dei danni da omessa o irregolare contribuzione. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la lavoratrice resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono dichiarati inammissibili. La contestazione sulla mancanza del progetto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa investe un accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ribadisce che l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non le “questioni” o “argomentazioni”, e non consente di censurare la valutazione complessiva delle risultanze processuali.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 12421 del 2021) e rileva che la società ricorrente ha natura di società in house di enti locali e che i contratti a termine hanno avuto inizio nel luglio 2010. Trova quindi applicazione, ratione temporis, la disciplina del d.l. n. 112 del 2008 e delle sue modifiche, che richiama i criteri dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001: l’esperimento di procedure concorsuali o selettive. Il divieto di assunzione senza pubblico concorso opera anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto a tempo indeterminato. Ne deriva l’erroneità della statuizione che aveva dichiarato la costituzione del rapporto a tempo indeterminato.

I primi due motivi del ricorso incidentale, trattati congiuntamente, sono infondati per le stesse ragioni poste a fondamento dell’accoglimento del terzo motivo principale. Il terzo motivo incidentale non è fondato: le Sezioni Unite n. 12449 del 7 maggio 2024 hanno escluso che l’art. 429 cod. proc. civ. contenga un rinvio all’art. 1284 cod. civ. tale da includere il quarto comma.

È fondato il quarto motivo incidentale. Richiamando Cass. n. 11730 del 2024, n. 7212 del 2024 e n. 455 del 2025, la Corte afferma che la legittimazione ad agire per l’accertamento dell’obbligo contributivo è autonoma rispetto a quella dell’ente previdenziale, in considerazione dell’attualità del pregiudizio derivante dal mancato incremento dell’anzianità contributiva. È ammessa la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, potendo il lavoratore esperire, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, l’azione ex art. 2116 cod. civ. o quella di mero accertamento. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *