Esenzione revocatoria solo per il debitore e prova dell’emissione dei titoli (Cass. civ. Sez. I n. 10039 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, l’esenzione prevista dall’art. 39, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993, che sottrae all’azione revocatoria i pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari, ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla par condicio creditorum e va interpretata in senso strettamente letterale: essa opera solo per i pagamenti del debitore mutuatario, non per quelli di garanti o accollatari, che adempiono a un’obbligazione propria e diversa da quella del debitore principale. Nelle operazioni di cartolarizzazione, l’esonero dall’art. 4, comma 3, legge n. 130/1999 presuppone che la procedura sia stata effettivamente completata, con emissione dei titoli incorporanti i crediti ceduti e loro collocamento sul mercato, gravando sul cessionario l’onere della relativa prova. La scientia decoctionis è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se correttamente motivato, potendo essere desunta anche da indizi.

Il Fatto

La curatela di una società fallita proponeva domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare nei confronti della cessionaria di crediti, già convenuta nel giudizio di merito, per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la cessionaria a restituire l’importo ricevuto, oltre interessi legali dalla notifica della citazione.

La Corte d’Appello respingeva sia l’appello principale sia quello incidentale. Riteneva integrato il requisito soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, desunto dalla presentazione dell’istanza di fallimento da parte della stessa accipiens, ed escludeva sia l’esenzione per i crediti fondiari sia quella per le operazioni di cartolarizzazione, non essendo stata provata l’emissione dei titoli e la loro immissione sul mercato. La cessionaria ricorreva per Cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, relativo all’art. 39, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993. La norma è chiara nel limitare l’esenzione ai pagamenti del debitore, senza riferimento agli altri obbligati. Il garante che paga adempie a un’obbligazione propria, diversa da quella del debitore principale, e non è un adiectus solutionis causa: la sua prestazione sfugge all’art. 67 legge fallimentare. Essendo norma speciale, va letta in senso stretto, senza estensioni a soggetti non richiamati.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ricostruisce la disciplina della legge n. 130/1999 e la ratio dell’esonero: tutelare gli investitori che hanno sottoscritto i titoli emessi dalla cessionaria, i quali non hanno alcun rapporto con il cedente fallito. Perché l’esenzione operi occorre però che la cartolarizzazione sia completata, con emissione degli strumenti finanziari e loro collocamento. La sentenza impugnata aveva escluso l’esenzione proprio per la mancata prova di questo passaggio finale.

Tale argomentazione non è stata specificamente contestata: la ricorrente si è limitata a sostenere che la provvista potesse derivare da altre modalità previste dalla legge, senza allegare di aver posto la questione nel giudizio di merito. Opera il principio di autosufficienza del ricorso, dovendo la parte indicare lo specifico atto in cui la deduzione fu avanzata. L’inammissibilità della censura che investe una ragione idonea da sola a sorreggere la decisione travolge le censure relative alle altre rationes decidendi, per sopravvenuto difetto di interesse.

Il terzo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale deciso sulla questione dell’esenzione sollevata con specifico motivo di appello. Il quarto è inammissibile: la scientia decoctionis è valutazione di fatto incensurabile se motivata, e la sentenza aveva valorizzato la presentazione dell’istanza di fallimento quale indizio di rilevante spessore, insieme ad altre istanze e a piani di rientro non onorati. Le doglianze miravano a una non consentita rivisitazione del merito.

Il quinto motivo è inammissibile, trattandosi di accertamento in fatto sulla compensazione parziale delle spese. Anche il sesto è inammissibile, investendo argomentazioni difensive estranee alle ragioni fondanti la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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