Usucapione dell’edificio costruito su suolo paterno e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 10040 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove, asseritamente da compiersi separatamente per ciascuno dei giudizi riuniti, e la sussistenza dei requisiti dell’usucapione, senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sull’estensione della proprietà paterna all’edificio costruito sul suolo, è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che, deducendo l’esistenza del diritto al rimborso delle spese per l’edificazione, non attinga la statuizione decisiva relativa alla mancanza di prova documentale delle spese e all’individuazione del soggetto che le avrebbe sostenute, trattandosi di valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. La proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria e non è incompatibile con la partecipazione del suo autore al collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Il Fatto
Gli eredi di un de cuius evocano in giudizio innanzi il Tribunale di Catania due soggetti, invocando la divisione giudiziale di un immobile e la condanna al rendiconto della gestione dei beni rimasti nel godimento esclusivo delle convenute. Una di esse resiste e propone domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva del cespite, chiedendo in subordine la divisione con riconoscimento del proprio credito. Con separato atto di citazione il coniuge di costei evoca a sua volta i medesimi soggetti, deducendo l’usucapione del medesimo bene.
Riuniti i giudizi, il Tribunale rigetta tutte le domande e compensa le spese. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, rigetta il gravame. I soccombenti propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva. Formulata la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti chiedono la decisione del ricorso e depositano memoria.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il collegio affronta una questione di composizione, dichiarando che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente costituisce fase autonoma con contenuti di riesame e controllo sulla proposta stessa.
Nel merito, il primo motivo deduce la violazione di plurime norme civilistiche e processuali e l’apparenza della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe rigettato la domanda di usucapione nonostante la sussistenza dei presupposti. La censura, osserva il collegio, non coglie la ratio della decisione impugnata: il terreno apparteneva pacificamente al genitore di una delle ricorrenti, che lo aveva concesso alla figlia, sicché a seguito dell’edificazione la proprietà paterna si era estesa anche all’edificio. I ricorrenti non avevano neppure indicato il momento preciso dell’interversione del possesso, né specificato quali dichiarazioni testimoniali sarebbero state decisive, così impedendo la verifica del vizio denunciato.
Il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda di resa del conto e di rimborso delle spese per migliorie. Il motivo non si confronta adeguatamente con la statuizione decisiva secondo cui in atti mancava sia la prova documentale delle spese effettivamente sostenute, sia l’indicazione del soggetto che materialmente le avrebbe sostenute. Tale statuizione non è attinta dalla censura e si risolve in una valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Il collegio condivide integralmente il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la memoria depositata non offre argomenti ulteriori. Il ricorso è dunque inammissibile, con nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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