Annullamento di diritto del ruolo solo per vizi della pretesa originaria (Cass. civ. Sez. V n. 32442 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, le ipotesi di sospensione di cui all’art. 1, comma 538, lett. f), l. n. 228/2012, ratione temporis vigente, non possono estendersi ai casi di vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente della riscossione. Rilevano soltanto i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore. L’annullamento di diritto del ruolo, conseguente alla mancata risposta dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni previsto dal comma 540, presuppone che i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito. Il mero decorso del termine e il silenzio dell’Amministrazione non producono di per sé l’effetto invocato, senza alcuna delibazione della natura della doglianza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dal concessionario della riscossione per conto dell’Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente, per l’importo di 43.436,39 euro. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della contribuente.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, rilevando che la contribuente aveva presentato, entro i 90 giorni dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, un’istanza di annullamento ai sensi dell’art. 1, comma 537 e seguenti, l. n. 228/2012. Non essendo intervenuta risposta dell’ente impositore nel termine di 220 giorni, il giudice di appello ha ritenuto le partite annullate di diritto e ha pronunciato la cessata materia del contendere. Ha inoltre escluso l’applicabilità delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 159/2015, per essere l’istanza anteriore alla loro entrata in vigore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la sentenza deciso su una domanda proposta solo in appello. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La domanda di annullamento ex lege dell’iscrizione a ruolo non costituisce eccezione in senso stretto, ma conseguenza dell’introduzione della l. n. 228/2012, e pertanto poteva essere proposta per la prima volta anche in appello.
Il Collegio ha aggiunto che l’art. 1, comma 540, l. n. 228/2012, nel prevedere l’annullamento di diritto, non presuppone necessariamente una domanda specifica del contribuente. Sussisteva quindi l’obbligo del giudice di verificare i presupposti applicativi della normativa, a prescindere da una domanda specifica, tanto più che la contribuente aveva rappresentato fin dal ricorso introduttivo di avere agito per la mancata risposta dell’Amministrazione alla propria istanza.
Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228/2012, sostenendo la genericità dell’istanza e la sua estraneità alle ipotesi del comma 538. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, indicando il precedente Cass., Sez. V, n. 28354/2019.
Il Collegio ha poi esaminato il regime transitorio dell’art. 15 d.lgs. n. 159/2015 e la soppressione della lett. f), già utilizzata dalla contribuente. Ha precisato che la disciplina nasce per rimediare ai difetti di comunicazione tra ente creditore e agente della riscossione e prevede cause ascrivibili esclusivamente all’ente creditore e al credito sotteso. La formula della lett. f), pur ampia, non può estendersi a vizi dell’attività riscossiva attribuibili all’agente, come la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, richiamando Cass., Sez. V, n. 10939/2024.
All’agente compete comunque, pur nel silenzio della norma, una delibazione sommaria dell’istanza, volta a rigettare le domande apertamente dilatorie, in coerenza con l’economicità dell’azione impositiva. Nel caso di specie le censure riguardavano l’omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, la trasparenza nel computo degli interessi e il difetto di motivazione: vizi riferibili all’agente della riscossione e non alla pretesa originaria. Ha quindi errato la sentenza nel ritenere che il mero decorso del termine e il silenzio producessero l’effetto invocato senza delibazione della doglianza. La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo, cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.