Revocatoria fallimentare: eventus damni in re ipsa e presunzione assoluta (Cass. civ. Sez. I n. 10433 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall’art. 67, secondo comma, legge fall., l’eventus damni è in re ipsa e si presume in via assoluta: il danno consiste nella lesione della par condicio creditorum ed è accertabile solo a posteriori, in sede di riparto. Grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens. La circostanza che il pagamento soddisfi un credito assistito da privilegio generale non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione, poiché solo dopo la ripartizione dell’attivo può verificarsi se quel pagamento pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati che potrebbero insinuarsi successivamente. La presunzione non è quindi superabile con la dimostrazione che la complessiva operazione negoziale abbia prodotto un margine positivo per la società poi fallita.
Il Fatto
Una società di leasing concedeva in locazione finanziaria un’imbarcazione da diporto a un utilizzatore. Nel giugno 2012 questi chiedeva la risoluzione anticipata per cedere il rapporto a una società cantieristica, che vi subentrava sottoscrivendo un atto di compravendita ed estinzione del leasing, pagando canoni scaduti, interessi e prezzo di riscatto dell’imbarcazione. Il riscatto veniva corrisposto da un terzo, acquirente della medesima imbarcazione, che pagava parte del prezzo direttamente alla società di leasing.
Nell’ottobre 2012 la cantieristica presentava domanda di concordato preventivo e veniva poi dichiarata fallita. Il curatore conveniva in giudizio la società di leasing per ottenere la revoca dei pagamenti ricevuti ex art. 67, secondo comma, legge fall. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, in riforma, la rigettava, ravvisando l’insussistenza del danno perché l’operazione avrebbe prodotto un ricavo netto per la fallita. Il Fallimento ricorre per cassazione; un terzo propone ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza per aver subordinato l’accoglimento della revocatoria alla prova di un danno patrimoniale e per aver qualificato come semplice la presunzione di pregiudizio. La Corte territoriale aveva richiamato una pronuncia che ammette la prova contraria del convenuto, deducendo l’assenza di danno dal margine ricavato dalla fallita nell’operazione di riscatto e rivendita.
La Cassazione ritiene le censure fondate. La giurisprudenza maggioritaria afferma che, ai fini della revoca, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile per presunzione legale assoluta all’atto di disposizione patrimoniale. Sul curatore grava soltanto l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens.
Il principio, ricorda la Corte, è stato affermato anche con riferimento alla revocatoria dei debiti liquidi ed esigibili ex art. 67, secondo comma, legge fall., dove è richiamata Sez. I n. 25571 del 2010. La circostanza che il pagamento soddisfi un credito assistito da privilegio generale non esclude la possibile lesione della par condicio, perché solo in sede di riparto può verificarsi se quel pagamento pregiudichi altri creditori privilegiati che potrebbero insinuarsi in seguito.
Ne deriva che il ragionamento della Corte d’appello, fondato sul preteso ricavo netto dell’operazione, muove da una nozione di danno distinta da quella della lesione della par condicio e non pertinente. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale sulle spese resta assorbito.
Nota della Redazione
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