Richiesta di saldo non vale rinuncia al compenso professionale (Cass. civ. Sez. II n. 10430 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pagamento a saldo, inviata dal difensore nel corso del giudizio, non integra di per sé rinuncia alle ulteriori spettanze professionali, in mancanza di una volontà univoca di abdicare a specifici diritti. La prestazione professionale dell’avvocato è unitaria e inscindibile e non può essere frazionata in segmenti autonomi in ragione delle singole richieste di acconto. Ne consegue che il giudice di merito deve procedere a una valutazione globale e complessiva dell’attività svolta e, ove questa sia stata resa nel vigore del D.M. 127/2004, verificare che le somme pretese non siano inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche in presenza di pagamenti a saldo.
Il Fatto
Un avvocato ha agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per il patrocinio svolto in favore di un assistito dinanzi al TAR Lazio e, poi, al Consiglio di Stato, in una controversia relativa all’immatricolazione universitaria. Il Tribunale di Alessandria si era pronunciato sul credito e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1235/2020, ha parzialmente riformato la decisione, liquidando ulteriori importi per onorari, diritti e spese.
La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione del credito professionale, ma ha ritenuto che il difensore nulla potesse pretendere per le attività già svolte e per le spese sostenute, essendo intervenuto il pagamento di un importo a saldo di ogni spettanza. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati con memoria, cui l’assistito ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso sono esaminati congiuntamente e dichiarati fondati. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 2233 e 2234 cod. civ. e dell’art. 5, comma terzo, del D.M. 127/2004, contestando che la Corte d’appello avesse considerato integralmente corrisposto il compenso in virtù del semplice riferimento alla richiesta di pagamento del saldo, trascurando il carattere inscindibile della prestazione professionale.
La Corte d’appello aveva attribuito alla missiva inviata dal difensore nel gennaio 1997 un valore dispositivo e di rinuncia riguardo a eventuali maggiori somme dovute in esecuzione dell’incarico di patrocinio. La Suprema Corte ritiene che tale conclusione non sia sostenibile: la precisazione secondo cui l’importo richiesto costituiva il saldo del compenso per la difesa espletata a quella data non poteva, di per sé, risultare ostativa alla liquidazione del giusto compenso per l’attività svolta in precedenza.
Difetta, infatti, una più univoca volontà del professionista di rinunciare a ogni ulteriore pretesa e a specifici diritti. La Corte richiama, per analogo principio in tema di quietanza a saldo, i precedenti Cass. 21400/2023 e Cass. 18321/2016. Rileva, altresì, che la richiesta era stata inoltrata in corso di giudizio, avendo il difensore patrocinato nell’ulteriore prosieguo dinanzi al TAR, fino al decreto di estinzione, e dinanzi al Consiglio di Stato.
Non era dunque ammissibile frazionare l’unitarietà della prestazione, occorrendo procedere a un esame globale e complessivo dell’attività svolta. Poiché la prestazione era resa nel vigore del D.M. 127/2004, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se le somme richieste fossero inferiori ai minimi tariffari inderogabili, anche in presenza di pagamenti a saldo, secondo i precedenti Cass. 5354/1982 e Cass. 3386/1981.
La richiesta di liquidare il dovuto in applicazione delle tariffe implicava l’assenza di un accordo tra le parti sulla misura del compenso. La liquidazione doveva quindi tener conto dell’unitarietà dell’incarico, individuando, per gli onorari, l’importo congruo tra il minimo e il massimo, alla luce dell’intero sviluppo del processo, dell’impegno complessivo e dei risultati conseguiti, come prescritto dall’art. 5, comma terzo, del D.M. 127/2004. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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