Agevolazioni per eventi vulcanici e sopravvenienze attive tassabili (Cass. civ. Sez. V n. 11571 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, il risparmio d’imposta conseguente alla riduzione al 50% dell’imposizione riconosciuta ai soggetti colpiti dagli eventi vulcanici non integra una sopravvenienza attiva assoggettabile a tributo ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, non potendosi configurare una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Il giudice di rinvio deve peraltro verificare se il beneficio fiscale invocato risulti compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolva in un aiuto illegittimo. È nulla, per omessa pronuncia, la decisione d’appello che riformi il primo grado anche su un rilievo impositivo su cui non abbia in alcun modo statuito.
Il Fatto
Una società titolare di un’impresa grafica, con sede in provincia di Catania, riceveva un avviso di accertamento per Ires e Irap relative all’anno 2007, con una pretesa complessiva dichiarata di oltre centomila euro. Alla contribuente si contestava il mancato pagamento dei tributi in relazione alla sopravvenienza attiva costituita dal risparmio di spesa derivante dalla riduzione dell’imposizione al 50%, di cui aveva beneficiato in quanto colpita dagli eventi vulcanici collegati all’eruzione dell’Etna del 2002. Le si contestava inoltre una maggior imposizione dipendente da compensi corrisposti ad agenti di commercio senza il rispetto del criterio di competenza temporale.
La società impugnava l’atto impositivo e la Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva le sue difese, annullando la pretesa. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, riformava la pronuncia di primo grado e riaffermava la validità dell’avviso di accertamento. La contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censurava la violazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 87 del Trattato di Roma, sostenendo che l’agevolazione concessa ai soggetti colpiti dagli eventi vulcanici, risolvendosi in un aiuto di Stato, non potesse qualificarsi come sopravvenienza attiva tassabile.
La Corte muove dalla premessa della CTR, secondo cui sarebbe sopravvenienza attiva ogni vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, e richiama la giurisprudenza di legittimità in termini estensibili: in tema di agevolazioni tributarie, la definizione agevolata della posizione fiscale mediante versamento di una frazione del dovuto comporta che la parte residua dell’originario debito non possa considerarsi sopravvenienza attiva ex art. 88 del Tuir, non configurandosi una sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri in precedenti esercizi (Cass. sez. V n. 7281 del 2022). Su questa base la censura della contribuente risulta condivisibile.
La Corte aggiunge un profilo ulteriore di rilievo comunitario. Richiama la decisione con cui la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui configura un aiuto di Stato. La Corte sottolinea il peculiare rilievo della pronuncia e la necessità di ottemperare alle sue previsioni in ragione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, richiamando sul punto Cass. sez. V n. 2428 del 2010.
Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie, in particolare con la disciplina in materia di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolva in un aiuto di Stato illegittimo. Il primo motivo è quindi accolto. Anche il secondo motivo — omessa pronuncia sul recupero per difetto di competenza economica delle provvigioni corrisposte ad agenti nel 2007 — è fondato: la CTR mostra di avere presente la questione, ma non pronuncia sul punto, né emergono elementi che inducano a ritenere una statuizione implicita. In definitiva il ricorso è accolto, la decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio in diversa composizione e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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