Indennità di incasso dovuta solo se incarico conferito in corso di rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21312 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi, attesa la natura corrispettiva del rapporto, che il compenso per tale attività sia già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati. La medesima attività va invece separatamente compensata quando l’incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista, salvo che risulti accertata la volontà delle parti di procedere a novazione. La clausola collettiva che impone uno specifico compenso aggiuntivo, in forma diversa dalla provvigione, presuppone quale condizione necessaria la responsabilità dell’agente per errore contabile.
Il Fatto
Un agente collaborava per una società di intermediazione, già titolare di un incarico comprensivo dell’attività di incasso dei crediti. Il rapporto si svolgeva sulla base di un contratto individuale che prevedeva il conglobamento del compenso per la riscossione nella provvigione pattuita.
L’agente agiva in giudizio per ottenere un compenso autonomo per l’attività di incasso, in aggiunta alle provvigioni. La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado e in conformità a propri precedenti, riconosceva il diritto e liquidava l’importo con determinazione equitativa, in misura percentuale sugli incassi. Il giudice di merito fondava la decisione sulla previsione dell’A.E.C. di settore e reputava illegittima la clausola individuale di conglobamento. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’agente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della spettanza dell’indennità di riscossione in rapporto alla fonte che disciplina il compenso. Il ricorso è fondato, per le ragioni già espresse con l’ordinanza n. 17572 del 2020, relativa a fattispecie sovrapponibile, le cui motivazioni sono richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ribadisce il principio consolidato: quando il contratto prevede fin dall’inizio l’incarico di incasso, si presume che il relativo compenso sia compreso nella provvigione, perché questa è determinata in riferimento al complesso dei compiti affidati. L’attività va invece compensata separatamente se l’incarico è conferito nel corso del rapporto, costituendo prestazione accessoria ulteriore, salvo accertata novazione che introduca nuovi obblighi a carico dell’agente lasciando invariati quelli del preponente. Sono richiamate, fra le altre, Cass. n. 1269/1988, n. 3309/1991, n. 1818/1993, n. 7481/2000, n. 22892/2008.
L’orientamento trova conferma in Cass. n. 21079/2013: poiché l’attività di incasso non è elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma compito ulteriore che le parti possono convenire, allorché la facoltà e l’obbligo di riscuotere sopravvengano nel corso del rapporto, essa richiede una propria remunerazione ai sensi dell’art. 2225 cod. civ. Sono richiamate, fra le altre, n. 8110/1995 e n. 3902/2001.
Il Collegio esamina poi la disciplina collettiva. Sia l’A.E.C. del 2002 (art. 4), sia quello del 2009 (art. 5), prevedono che debba essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma diversa dalla provvigione, nel caso in cui sia affidato all’agente l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile. La responsabilità per errore contabile costituisce dunque presupposto indispensabile perché sorga il diritto all’indennità.
Poiché la sentenza d’appello non si è uniformata a tali principi, il primo motivo è accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.