Cosap dovuto solo se l’area appartiene al demanio o patrimonio indisponibile (Cass. civ. Sez. I n. 18696 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, di cui all’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 446/1997, è che l’area occupata appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Le strade fanno necessariamente parte del demanio, ma per qualificarle tali occorre che il suolo risulti di proprietà dell’ente in base a un atto o a un fatto idoneo a trasferirne il dominio e che sia destinato, con manifestazione di volontà anche tacita, all’uso pubblico. La classificazione della strada come comunale ai sensi dell’art. 2 del cod. strada opera ai soli fini del codice della strada e presuppone che il suolo sia già adibito all’uso pubblico.

Il Fatto

Un Comune notificava a una società un avviso di pagamento per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativo a un traliccio e a un box collocati sulla sommità di un monte ricadente nel territorio comunale. La società impugnava l’atto davanti al tribunale, chiedendo accertarsi la non debenza del canone, e otteneva l’accoglimento della domanda.

La Corte d’appello confermava la decisione. Il Comune proponeva allora ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la violazione delle regole sull’onere della prova, l’omesso esame di fatti decisivi, la natura ex lege comunale della strada e l’inammissibilità di una certificazione prodotta in appello. La società resisteva chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati, perché nessuno coglie l’aspetto dirimente della vicenda. Richiama le proprie precedenti pronunce rese in fattispecie sovrapponibili (Sez. I n. 33491 del 2024 e Sez. I n. 33562 del 2024). Rileva che anche la Corte d’appello non affronta il tema decisivo, ma, essendo il dispositivo conforme a diritto, la motivazione va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il punto nodale è il presupposto del canone. L’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 446/1997 consente ai Comuni di istituire il canone a carico di chi occupa strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile. Occorre dunque che l’area appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente.

Le strade, ai sensi dell’art. 822, secondo comma, cod. civ., fanno necessariamente parte del demanio, ma perché un suolo possa essere così qualificato occorrono due condizioni: che risulti di proprietà dell’ente in base a un atto o a un fatto idoneo a trasferirne il dominio e che sia destinato, con manifestazione di volontà anche tacita, all’uso pubblico (Sez. II n. 20405 del 2010). Non rileva l’art. 2 del cod. strada: la classificazione come strada comunale vale ai soli fini del codice e presuppone che il suolo sia già sottoposto ad uso pubblico.

Il Comune era quindi onerato di provare non solo l’appartenenza del suolo al demanio o al patrimonio indisponibile, ma, trattandosi di strada, anche la previa destinazione all’uso pubblico. I motivi si appuntano invece su aspetti privi di decisività: le prove della natura pubblica dell’area non suppliscono alla prova dell’appartenenza all’ente; le variazioni catastali non incidono sul tema; la natura ex lege comunale della via consolare è argomento fuori fuoco; la certificazione dell’Agenzia Demanio è irrilevante; le sentenze pronunciate inter alios non sono state nemmeno riassunte nel loro contenuto.

Il ricorso è respinto in toto, con condanna del Comune ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in base al valore della lite e al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022. La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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