Prove testimoniali generiche e onere della prova del danno da infiltrazioni (Cass. civ. Sez. III n. 10159 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione delle istanze istruttorie, fondato sulla genericità dei capitoli di prova e sulla loro irrilevanza in funzione della dimostrazione concreta dei fatti costitutivi, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se debitamente motivato. Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. la mancata considerazione di circostanze che il giudice di merito ha esaminato e ritenuto non provate, poiché il fatto storico oggetto della censura deve essere principale o secondario, decisivo e controverso. Il diritto alla prova è violato solo quando il giudice affermi preclusioni o decadenze inesistenti o dichiari l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione di rilevanza rispetto al tema controverso.
Il Fatto
Il conduttore di un locale commerciale compreso in un condominio convenne in giudizio il condominio stesso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti da pluviali condominiali non raccordati. Domandò il ristoro del mancato parziale godimento dell’immobile, del lucro cessante per la mancata cessione del ramo d’azienda e del maggior costo sostenuto per la locazione di un locale alternativo.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo bensì sussistente la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., ma escludendo la prova delle conseguenze dannose. Il conduttore propose ricorso per cassazione con quattro motivi; il condominio resistette con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi denunciano l’omesso esame di fatti decisivi per la mancata ammissione delle prove testimoniali sui danni. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara manifestamente inammissibili. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non era preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ma il fatto di cui si può denunciare l’omesso esame deve essere storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di controversia tra le parti, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Nel caso concreto i fatti asseritamente omessi — la ripetizione delle infiltrazioni, la loro incidenza sull’uso dei locali, la proposta di cessione del ramo d’azienda e la successiva rinuncia — erano proprio le circostanze che l’attore aveva l’onere di provare. La Corte d’appello non le ha omesse: le ha esaminate e, nel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie, non le ha ritenute provate. I motivi, dunque, pur formalmente intestati al vizio di cui al n. 5, censurano in realtà il giudizio di non rilevanza delle istanze istruttorie, apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione quando motivato.
Il quarto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 244 e 245 cod. proc. civ. per il giudizio di genericità dei capitoli, è parimenti inammissibile. Il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice rilevi preclusioni o decadenze insussistenti, ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano dalla valutazione della sua rilevanza rispetto al tema controverso, oppure per vizio di motivazione sull’attitudine dimostrativa delle circostanze rilevanti, secondo Cass. n. 30810 del 2023.
La Corte rileva infine che la decisione d’appello si fonda anche, in positivo, sugli esiti della CTU, che aveva qualificato la zona interessata dalle infiltrazioni come «una piccola frazione dell’intero negozio». Il ricorrente non ha formulato alcuna censura su questo profilo, con ulteriore ragione di inammissibilità per omesso confronto con la complessiva ratio decidendi. Il ricorso incidentale del condominio, proposto in via condizionata, resta assorbito. Il ricorrente principale è condannato alle spese e al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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