Inammissibile il vizio di motivazione del diniego di patrocinio a spese dello (Cass. civ. Sez. II n. 21132 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è ridotto al minimo costituzionale. È pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il provvedimento che rigetta il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, offrendo una sia pur concisa motivazione, non integra tale vizio.
Il Fatto
Un’associazione ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione a un giudizio tributario. Il decreto di diniego, emesso dalla Commissione presso la Commissione Tributaria Provinciale, era stato impugnato con reclamo davanti al Presidente della stessa Commissione, che lo aveva respinto con ordinanza, ritenendo che la motivazione del decreto resistesse alle critiche.
Contro tale ordinanza l’associazione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione dell’art. 74 D.P.R. n. 115/2002 per difetto di motivazione sul reclamo; la violazione dell’art. 131 cod. proc. civ. e delle disposizioni sullo Statuto del contribuente, per mancata esposizione di fatto e diritto; la mancata liquidazione delle spese, compensate perché l’intimato non si era costituito.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi incentrati sul vizio di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte richiama il proprio costante orientamento, anche a Sezioni Unite, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve essere letta, alla luce dei canoni dell’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
Ne deriva che è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé e desumibile dal testo del provvedimento, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Resta estranea al giudizio di legittimità ogni valutazione sulla sufficienza della motivazione.
Nel caso concreto il Presidente della Commissione aveva offerto una sia pur concisa motivazione del rigetto, richiamando specifiche considerazioni su uno dei motivi del ricorso principale e dando atto che la Commissione aveva ritenuto inconsistenti le ragioni di merito dopo un sommario esame. Con tali argomenti la ricorrente non si era confrontata, né aveva addotto elementi ulteriori.
La Corte rileva inoltre il difetto di specificità imposto dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.: non erano riportati i motivi dell’opposizione, né indicate le argomentazioni in diritto del provvedimento gravato asseritamente in contrasto con l’interpretazione della giurisprudenza. Un’affermazione apodittica, priva di dimostrazione, non consente alla Corte di verificare il fondamento della censura.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la ricorrente, soccombente, si doleva della compensazione delle spese anziché della condanna, configurando una richiesta contra se. Al rigetto non segue condanna alle spese, in mancanza di controricorso del Ministero. La Corte dà atto delle condizioni per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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