La scientia decoctionis nella revocatoria fallimentare è effettiva e va provata per presunzioni gravi (Cass. civ. n. 151 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, ancorché possa essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi offerti siano gravi, precisi e concordanti. La selezione e la valutazione degli elementi presuntivi costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile per eccezioni di natura processuale, mentre l’assenza dei poteri rappresentativi, se non tempestivamente contestata nei gradi di merito, non è deducibile per la prima volta in cassazione. In appello, la produzione di nuovi documenti è soggetta al divieto assoluto di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., salvo prova della causa non imputabile.
Il Fatto
La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa aveva agito in giudizio nei confronti di un operatore telefonico, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti ricevuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza, con condanna alla restituzione della somma percepita.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo non provata la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo all’accipiens. Avverso tale decisione la procedura ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’ambito del vizio di omessa pronuncia, riconducibile solo al mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni processuali, per le quali l’eventuale errore va dedotto come violazione di legge. Ha quindi escluso la fondatezza della doglianza relativa alla notifica dell’atto di appello, richiamando il principio per cui la notifica non seguita da iscrizione a ruolo non consuma il potere di impugnazione, essendo consentita la proposizione di un nuovo appello prima della declaratoria di improcedibilità del primo.
Quanto alla dedotta carenza dei poteri rappresentativi del firmatario dell’appello, la S.C. ha ricordato che tale eccezione, se non sollevata nei gradi di merito nei termini di legge, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Ha infine escluso la formazione di un giudicato interno su meri presupposti di diritto, non costituenti statuizioni autonome.
Sul piano istruttorio, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., che pone un divieto assoluto di nuovi mezzi di prova in appello, la cui violazione è rilevabile d’ufficio, non essendo stata fornita prova della causa non imputabile che ne avrebbe giustificato l’ammissione.
In ordine alla scientia decoctionis, il giudice di legittimità ha ribadito che essa deve essere effettiva e non semplicemente potenziale, gravando sulla procedura l’onere di provare la conoscenza, da parte del terzo, di un mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore. Tale prova, ove non diretta, può essere fornita solo tramite presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la normale prudenza dell’accipiens. La critica al ragionamento presuntivo che si risolva in un diverso apprezzamento delle risultanze fattuali è inammissibile in sede di legittimità, non traducendosi in una falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ma in una sollecitazione a un nuovo esame del merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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