La translatio iudicii davanti agli arbitri conserva il litisconsorzio facoltativo (Cass. civ. Sez. I n. 163 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di un credito nascente da un contratto contenente una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può invocare la clausola nei confronti del debitore ceduto; quest’ultimo, invece, può avvalersene verso il cessionario, trattandosi di eccezione opponibile all’originario creditore. La sentenza del giudice di merito, affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, è impugnabile con regolamento di competenza necessario o facoltativo; in difetto di tale impugnativa resta ferma la competenza arbitrale. Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase introduttiva, diventa litisconsorzio necessario nei gradi di impugnazione solo se siano riproposti temi comuni; il giudizio arbitrale instaurato dopo la declinazione di incompetenza costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado in sede di translatio iudicii e pertanto il litisconsorzio davanti agli arbitri rimane solo facoltativo.
Il Fatto
La controversia trae origine da un contratto di cessione di contratti preliminari di acquisto di aree edificabili, con caparra confirmatoria la cui restituzione era stata pretesa dalla società cessionaria. Il giudizio, introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, era stato definito con pronuncia di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, su eccezione della parte poi ricorrente in cassazione.
Costituitasi nel giudizio arbitrale, la medesima parte eccepiva l’incompetenza degli arbitri per estraneità della cessionaria alla clausola compromissoria. Il lodo, di condanna in solido con i condebitori, era opposto per nullità, ma la Corte d’Appello rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo all’estraneità della cessionaria alla clausola compromissoria, dichiarandolo inammissibile. Richiama il principio per cui il cessionario del credito non subentra nel negozio compromissorio autonomo, ma il debitore ceduto può opporre la clausola al cessionario, essendo tale eccezione tra quelle trasferibili con il rapporto. In ogni caso, la sentenza che declina la competenza in favore degli arbitri doveva essere impugnata con il regolamento di competenza ex art. 819-ter cod. proc. civ., necessario o facoltativo; non essendo stata proposta tale impugnativa, la competenza arbitrale è ormai ferma e la questione non può essere riesaminata in sede di impugnazione del lodo.
Il secondo motivo, concernente la dedotta natura plurisoggettiva della clausola e il conseguente litisconsorzio necessario, è infondato. La Corte chiarisce che il rapporto tra creditore, debitore principale e fideiussore è facoltativo in fase di introduzione, potendo il creditore agire separatamente; diventa litisconsorzio necessario solo nei gradi di impugnazione, ove siano riproposti temi comuni. Tuttavia, il giudizio arbitrale instaurato dopo la declinazione di incompetenza non è un grado di impugnazione ma la prosecuzione del giudizio di primo grado: davanti agli arbitri il litisconsorzio resta pertanto facoltativo.
Il terzo motivo, sulla asserita carenza motivazionale del lodo in tema di garanzia e di applicazione dell’art. 1957 cod. civ., è dichiarato inammissibile per violazione dell’onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: non è stato riprodotto il passo del lodo oggetto di doglianza e la censura si risolve in una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è quindi respinto con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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