La comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo senza l’elenco dei crediti non fa decorrere il termine per l’opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9980 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 209, secondo comma, l. fall. decorre non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo, ma esclusivamente dalla comunicazione del commissario liquidatore corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, in conformità al testo dell’art. 209 l. fall. applicabile ratione temporis. Tale elenco è necessario perché gli interessati possano conoscere non solo l’esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori concorrenti, attuandosi in tal modo il contraddittorio collettivo. La comunicazione priva dell’elenco è quindi inidonea a far decorrere il termine per l’instaurazione della fase giurisdizionale.
Il Fatto
In una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il creditore, per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto l’ammissione al passivo per un credito complessivo. Il commissario liquidatore comunicava l’avvenuto deposito dello stato passivo, con una PEC inviata al solo creditore, non accompagnata dall’elenco dei crediti ma solo da una scheda relativa alla sua posizione. Il creditore proponeva opposizione, dichiarata inammissibile dal tribunale per tardività, ritenendo il termine decorso dalla suddetta comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, richiama il precedente reso in termini da Cass. n. 34821/2022, le cui argomentazioni fa proprie, per affermare che la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione dello stato passivo implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali hanno interesse a conoscere sia l’esito della propria domanda sia quello delle domande dei creditori concorrenti.
Il legislatore ha riformato l’art. 209 l. fall. proprio per propiziare tale attuazione, prevedendo che il commissario trasmetta l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa. È solo tale comunicazione, corredata dell’elenco, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche sulle altre domande in funzione di un’eventuale impugnazione del decreto di ammissione.
La norma è coerente con l’art. 97 l. fall., che impone al curatore di dare comunicazione dell’avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti. Dunque, è il ricevimento di una comunicazione completa a far scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione.
Ne consegue l’erroneità della statuizione del decreto impugnato, che ha considerato rilevante la comunicazione non corredata dell’elenco, qualificando erroneamente come irrilevante quella successiva che dell’elenco era corredata. L’opposizione proposta dal creditore era quindi tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissario liquidatore, e il ricorso è accolto.
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Nota della Redazione
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