Inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta prima del decreto di esecutività (Cass. civ. Sez. 1 n. 9996 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude solo con il decreto di esecutività del giudice delegato, reso ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l.fall. dopo il completamento dell’esame di tutte le domande. Tale decreto costituisce l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, avverso il quale sono proponibili i rimedi di cui all’art. 98 l.fall., mentre i provvedimenti pronunciati nel corso delle udienze sono mere delibazioni provvisorie, prive di efficacia lesiva e non autonomamente impugnabili. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo proposta prima del deposito del decreto di esecutività, non potendo configurarsi un’opposizione “anticipata”, né potendo rilevare le comunicazioni del curatore effettuate anteriormente a tale decreto, inidonee a far decorrere il termine di cui all’art. 99, comma 1°, l.fall.
Il Fatto
Un creditore proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento, insistendo per l’ammissione in via privilegiata del proprio credito, asseritamente derivante da rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso veniva depositato in data 26/2/2014, a seguito della comunicazione trasmessa dal curatore, con pec del 7/2/2014, del verbale dell’udienza del 30/1/2014, nella quale il giudice delegato aveva approvato lo stato passivo, ad eccezione di una domanda per la quale l’udienza era stata differita. Il decreto di esecutività dello stato passivo, tuttavia, era stato emesso solo all’udienza del 16/6/2014 e depositato in cancelleria il 22/7/2014.
Il tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, ritenendola proposta anticipatamente rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 97 e 99 l.fall. e la falsa applicazione dell’art. 98 l.fall., nonché il difetto di motivazione sulla sussistenza dell’interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento di accertamento del passivo si conclude solo con il decreto di esecutività del giudice delegato, emesso ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l.fall. quando sia terminato l’esame di tutte le domande. Tale decreto rappresenta l’unico provvedimento contro il quale, a norma dell’art. 98 l.fall., possono proporsi l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione.
I provvedimenti pronunciati dal giudice delegato nel corso delle singole udienze costituiscono mere delibazioni provvisorie, prive di autonoma efficacia lesiva ed insuscettibili di anticipata impugnativa. Essi sono destinati ad assumere carattere di definitività solo quando, all’esito dell’esame di tutte le domande, confluiscono nel decreto di esecutività, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni che lo hanno preceduto. L’eventuale decreto di esecutività erroneamente emesso prima del completamento dell’esame deve ritenersi tamquam non esset, e quindi privo di effetti ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione.
La Corte ha precisato che il termine per l’impugnazione decorre solo dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l’intero stato passivo, effettuata dal curatore ai sensi dell’art. 97 l.fall., e non dalle comunicazioni che, prima del deposito di tale decreto, il curatore abbia trasmesso ai creditori esclusi. Tali comunicazioni, ancorché errate, non sono idonee a far decorrere il termine, non potendosi impugnare un provvedimento non ancora giuridicamente esistente. È onere dell’opponente accertare l’effettiva pronuncia del decreto che intende impugnare.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata integrale compensazione delle spese, la Corte ha ribadito che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui pronuncia di condanna alle spese non è censurabile in sede di legittimità neppure per omessa motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà, richiamando le Sezioni Unite n. 19886 del 2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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