Rinuncia al rimborso del contributo unificato e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 11294 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la rinuncia dell’originario ricorrente alla pretesa azionata, intervenuta prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La rinuncia agli effetti sostanziali e processuali, comprendente le spese liquidate nei gradi precedenti, esclude ogni ulteriore statuizione sulle spese quando la controparte sia rimasta intimata. Il giudice non deve pronunciarsi sulle spese di lite né sul doppio contributo quando difettano i relativi presupposti.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della C.T.P. di Napoli. Quest’ultima aveva accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso del maggior contributo unificato, versato per errore con riguardo a un diverso scaglione di valore della lite, nell’ambito di una causa di annullamento di un avviso di accertamento.

Nel corso del giudizio di cassazione il Ministero ha depositato una memoria con cui il contribuente ha dichiarato formalmente di rinunciare al diritto al rimborso e a ogni statuizione delle precedenti sentenze tributarie, comprese le spese legali liquidate, impegnandosi a non darvi esecuzione. Con la stessa memoria il Ministero ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che la rinuncia proveniva dall’originario ricorrente e investiva la pretesa sostanziale che aveva dato origine al contenzioso. La dichiarazione è stata resa a ogni effetto di legge sostanziale e processuale, con espressa estensione alle statuizioni dei gradi precedenti e alle spese ivi liquidate.

Su questa base la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto della rinuncia alla pretesa azionata, priva il ricorso di oggetto.

Quanto alle spese di lite, la Corte ha escluso la necessità di una pronuncia, essendo il contribuente rimasto intimato nel giudizio di legittimità e non avendo svolto attività difensiva.

La Corte ha inoltre escluso i presupposti per la pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con decisione assunta in Roma l’11 febbraio 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *