L’errore di fatto revocatorio non copre l’errore di diritto sul giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 16232 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone che l’errore sia consistito in una erronea percezione degli atti di causa, ossia in un vizio che ha condotto il giudice a ritenere esistente un fatto incontestabilmente escluso, o inesistente un fatto incontestabilmente provato. Non è invece azionabile con tale rimedio l’errore che involga la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, ancorché esso si manifesti attraverso una motivazione asseritamente carente o apparente. La mancata decisione su una questione dibattuta tra le parti e rimasta indecisa nei precedenti gradi di giudizio, con conseguente formazione del giudicato interno, integra un errore di diritto censurabile esclusivamente mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza che non l’ha rilevata, e non attraverso la revocazione.
Il Fatto
Una società di laboratorio di analisi, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni, vedeva rigettata l’opposizione in primo grado. La corte d’appello, investita del gravame, accoglieva l’impugnazione della pubblica amministrazione, revocando il decreto, sul rilievo della mancanza di prova di un contratto scritto, e affermando che la relativa questione non era mai stata dibattuta tra le parti né esaminata dal primo giudice.
La società proponeva quindi domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la questione dell’esistenza del contratto era stata effettivamente discussa in primo grado, come emergeva dagli atti e da un’ordinanza del tribunale. La corte territoriale rigettava la domanda, e la società proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla asserita erronea percezione, da parte della corte d’appello, dell’oggetto della domanda di revocazione e sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La società ricorrente lamentava che il giudice della revocazione, pur avendo riconosciuto che le parti avevano “interloquito” sulla questione del contratto, non avesse tratto le conseguenze da tale preliminare errore, aggiungendo anzi una motivazione nuova e diversa rispetto a quella della sentenza revocanda.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha chiarito che la corte di merito aveva correttamente rilevato come la questione dell’esistenza del contratto scritto fosse stata esaminata e decisa dalla sentenza revocanda a sfavore dell’impresa, sulla base della valutazione dei documenti di causa, dai quali era emerso che le parti avevano discusso del punto e che la società non aveva prodotto l’accordo. Ne conseguiva l’insussistenza sia del vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia del vizio di motivazione apparente.
Quanto al profilo centrale, la Corte ha affermato che la questione dell’eventuale violazione del giudicato interno, per non aver la corte d’appello considerato intangibile la questione dibattuta e rimasta indecisa dal tribunale, non è veicolabile mediante una domanda di revocazione. Tale vizio, integrando un errore di diritto e non di fatto, avrebbe dovuto essere dedotto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, richiamando il precedente di Cass., sez. III, 20 giugno 2017, n. 15346.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, trattandosi di giudizio di cassazione, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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