Revocatoria fallimentare: la gratuità si accerta sulla causa concreta del negozio (Cass. civ. Sez. I n. 20414 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ai sensi dell’art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità o onerosità del negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla sua causa concreta, cioè alla sintesi degli interessi che esso è diretto a realizzare, e non al modello astratto utilizzato. Essa non dipende dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico sul piano tipico, ma dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e dalla prospettiva di subire un depauperamento. Il negozio è gratuito quando il fallito non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29.9.2015, in accoglimento di uno dei motivi proposti dal Fallimento di una società, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 64 l. fall. di un contratto preliminare del 20.5.2008. Con quel negozio due società, tra cui la ricorrente, avevano promesso in vendita alla società poi fallita le rispettive quote, ognuna del 50%, del capitale di una terza società.
Il giudice di merito ha condannato ciascuna promittente venditrice a restituire la somma di euro 200.000, versata a titolo di caparra in acconto sul prezzo complessivo di euro 800.000, oltre interessi. La ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la nozione di gratuità richiamando la propria giurisprudenza, e in particolare le Sezioni Unite n. 6538/2010, oltre a Cass. n. 22518/2011 e Cass. n. 23140/2020. Il criterio è la causa concreta: occorre verificare se il soggetto poi fallito abbia o meno tratto un vantaggio dall’operazione, anche solo indiretto o consistente in un risparmio di spesa.
Sul primo motivo, la Corte osserva che il giudice di merito si è attenuto a questi principi. Lo schema oneroso del preliminare è stato piegato, mediante una caparra volutamente esagerata rispetto alla brevità del termine per il definitivo, nella direzione di rendere gratuito il versamento. A fronte di quell’anticipazione, la promissaria acquirente non ha ottenuto alcun ritorno economico e patrimoniale, non essendo in grado di adempiere al definitivo. La qualificazione della gratuità discende così da un accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è respinto. La Corte chiarisce che il rilievo del giudice di merito sulla mancanza di prova del maggior valore delle quote rispetto al prezzo pattuito è stato svolto ad abundantiam, in risposta alla tesi difensiva delle appellate sulla convenienza dell’affare. Non si tratta di un argomento decisivo, ma della corretta applicazione del principio generale di ripartizione dell’onere della prova: la convenienza dell’operazione spettava a chi la invocava.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Esso non investe la ratio decidendi della pronuncia, poiché la corte d’appello non ha affermato che il valore delle quote fosse prossimo allo zero, ma ha ritenuto irrilevante accertarlo, non avendo la società mai acquisito le partecipazioni. Sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, il mezzo mira a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto, precluso alla Corte di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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