Notifica dell’appello a società errata: nullità sanabile con rinnovo (Cass. civ. Sez. III n. 20413 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello indirizzata a una persona giuridica diversa da quella che è stata parte del giudizio di primo grado, ma eseguita presso il difensore domiciliatario di quest’ultima, non integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione, bensì di nullità sanabile. L’erronea indicazione della denominazione della società appellata, ove l’atto consenta di individuare con certezza il reale destinatario attraverso gli atti processuali collegati e la sentenza impugnata, si traduce in una nullità della citazione per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163, n. 2, cod. proc. civ., ovvero in una nullità della notificazione per inidoneità al raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.. In entrambi i casi, non essendosi costituita la parte appellata, il giudice è tenuto a disporre il rinnovo della notificazione della citazione di appello, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, e non può dichiarare l’appello inammissibile.
Il Fatto
Una società titolare di un’attività commerciale di rivendita di autoveicoli convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, la concessionaria autostradale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle autovetture in esposizione a causa della neve riversata sul parcheggio sottostante dal viadotto durante operazioni di spartineve. Il Giudice di Pace declinò la competenza; la causa fu riassunta davanti al Tribunale, che con sentenza non definitiva affermò la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società convenuta e con sentenza definitiva, previo riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 cod. civ., condannò la concessionaria al risarcimento e ordinò la rimozione dei veicoli dalla fascia di rispetto autostradale.
La concessionaria propose appello avverso entrambe le sentenze. L’atto di appello fu notificato a una società denominata “F.lli Totani s.r.l.” e non alla società che era stata effettivamente parte del giudizio di primo grado, ancorché presso lo stesso difensore domiciliatario di quest’ultima. Nessuno si costituì per la parte appellata. La Corte d’Appello dichiarò l’appello inammissibile, rilevando che la notifica era stata effettuata a una società diversa da quella parte del primo grado e che non sussistevano i presupposti per la rinnovazione. La concessionaria ricorse in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il quinto motivo, che censura il mancato rinnovo della notificazione dell’atto di appello nonostante la richiesta esplicita formulata dalla parte appellante. Il Collegio richiama i principi consolidati in tema di nullità della citazione quanto alla vocatio in ius e di nullità della notificazione, muovendo dalla giurisprudenza di legittimità sulla inesatta indicazione della denominazione delle persone giuridiche.
Secondo il principio affermato da Cass. n. 12655/2009, l’inesatta o incompleta indicazione della denominazione della persona giuridica e l’errata individuazione del legale rappresentante incidono sulla validità dell’atto solo ove si traducano in assoluta incertezza dell’indicazione, valutazione rimessa al giudice di merito, che può escludere la nullità quando riesca a individuare la persona giuridica appellata attraverso gli atti processuali collegati, come la notifica, l’iscrizione a ruolo, la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli atti del giudizio di primo grado.
La Corte richiama poi il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Viene inoltre richiamato il principio di Cass. n. 21273/2017, che, in tema di processo tributario, riconduce alla nullità, e non all’inesistenza, la mancata coincidenza tra parte processuale e destinatario dell’atto ogni qualvolta non manchi ogni collegamento tra destinatario e parte.
Alla luce di tali principi, il Collegio rileva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, ma, non essendosi costituita la controparte, avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione della citazione di appello, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Nell’atto di appello i riferimenti alla società effettivamente parte del primo grado erano presenti e, coordinati con il richiamo alla sentenza impugnata, consentivano di percepire come erronei e ininfluenti quelli alla diversa società. Quanto alla notificazione, essendo stata eseguita presso il difensore domiciliatario della società legittimata, si configurava al più una nullità della notificazione per inidoneità al raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., e non un’inesistenza, con conseguente rimediabilità mediante rinnovo.
La Corte accoglie pertanto il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione perché, previo rinnovo della notificazione della citazione di appello, proceda all’esame dell’appello erroneamente ritenuto inammissibile. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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