CMS e conti correnti affidati: legittima anche se parametrata all’effettivo utilizzo (Cass. civ. Sez. 1 n. 2434 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prima regolamentazione normativa della commissione di massimo scoperto, di cui all’art. 2-bis d.l. n. 185/2008, ha effettuato una ricognizione dell’esistente, sancendo la piena legittimità dell’onere anche per il passato quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale. In relazione ai conti correnti affidati, la CMS è legittima sia se configurata come remunerazione legata al solo affidamento, sia se commisurata all’effettiva utilizzazione dei fondi. Non è nulla la clausola che individui la commissione mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto. La questione della legittimità della CMS, decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, rende inammissibile il motivo di ricorso che non offra elementi per mutare l’orientamento.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio una banca, deducendo la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto applicate su tre rapporti di conto corrente, per asserita mancanza di causa e per violazione dell’art. 117 T.U.B., chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Il Tribunale rigettava la domanda, accertando un saldo a debito della correntista in relazione al conto oggetto di contestazione, e la Corte d’Appello confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza, cui la banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la questione della legittimità della CMS sui conti affidati, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’art. 2-bis d.l. n. 185/2008 ha riconosciuto la validità causale della commissione tanto quando essa remuneri la semplice messa a disposizione dei fondi, quanto quando sia parametrata all’effettivo utilizzo del fido. La disposizione, nell’operare una ricognizione dell’esistente, ha sottratto la clausola alle censure di nullità per mancanza di causa, sicché ogni questione sulla sua legittimità, anche per i periodi precedenti, deve ritenersi superata.
Quanto alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto della pattuizione, il collegio ha ritenuto la clausola sufficientemente determinata. Dall’esame del contratto e delle successive lettere-contratto emergeva l’indicazione della percentuale applicata, la base di calcolo rappresentata dal massimo scoperto del periodo e la periodicità trimestrale dell’addebito, accertata dalla C.T.U. Nel contempo, la mancata indicazione della periodicità di calcolo non è causa di nullità, essendo tale elemento determinabile in via interpretativa, secondo buona fede e valorizzando la comune volontà delle parti.
Sull’ultimo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il vizio di omesso esame di un fatto storico, trattandosi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., senza che la ricorrente avesse indicato le differenze tra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito. In ogni caso, la Corte d’Appello aveva preso in considerazione il bonifico, valutandone la rilevanza e la riferibilità soggettiva, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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