Nullità rilevabile d’ufficio dell’estratto conto tacito e deroga al termine fideiussorio (Cass. civ. Sez. I n. 8913 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di conto corrente, l’approvazione, anche tacita, dell’estratto conto ai sensi dell’art. 1832, primo comma, cod. civ. preclude ogni contestazione sulla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori da cui derivano accrediti e addebiti, ma non impedisce di contestare la validità e l’efficacia di quei rapporti, ossia le ragioni sostanziali attinenti alla legittimità dell’inclusione o dell’eliminazione delle partite. La decadenza stabilita dall’art. 1832 cod. civ. è rilevabile d’ufficio, non richiedendo l’eccezione della banca. La nullità contrattuale, quale eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché i presupposti di fatto siano stati ritualmente acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Una clausola nulla può essere dedotta per la prima volta in appello, senza che operi il divieto di nuove eccezioni dell’art. 345 cod. proc. civ.

Il Fatto

Due ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che aveva respinto il loro appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento in via solidale di un saldo di conto corrente, garantito da fideiussione.

La Corte territoriale aveva confermato l’accertamento sull’autenticità delle sottoscrizioni, sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, sull’assenza di usura e sulla validità della fideiussione. Il ricorso è affidato a sette motivi, con cui si censurano, tra l’altro, gli effetti riconosciuti all’approvazione tacita dell’estratto conto, l’omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame e l’inammissibilità di alcune eccezioni di nullità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato nei limiti indicati. La Corte ribadisce che l’approvazione tacita dell’estratto conto preclude le contestazioni sulla conformità delle annotazioni ai rapporti obbligatori, ma non quelle sulla validità ed efficacia del titolo giuridico degli addebiti. Nel caso di specie, la contestazione non riguardava la verità storica dell’operazione di addebitamento, bensì l’assenza della richiesta di anticipazione della fattura posta a suo fondamento. La Corte di appello, ritenendo incontestabili le registrazioni nella loro realtà contabile, ha fatto cattiva applicazione del principio.

La censura sulla violazione del principio di corrispondenza è inammissibile, poiché la decadenza ex art. 1832 cod. civ. va rilevata d’ufficio. Inammissibile è anche il vizio motivazionale, per la ricorrenza della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti assolto all’onere di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni.

Il secondo motivo è infondato. Pur non essendosi la Corte territoriale pronunciata sulla pari periodicità nella capitalizzazione, la questione è priva di pregio. Il requisito di reciprocità ex art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non viene meno quando il tasso dei saldi debitori differisca da quello dei creditori, poiché l’effetto accrescitivo in favore del cliente non si annulla per la minore rilevanza del tasso percentuale.

Il terzo e il quarto motivo sono in parte infondati e in parte inammissibili. La motivazione della Corte territoriale rispetta il minimo costituzionale, rendendo palese l’iter argomentativo. Le censure si risolvono in una critica alla valutazione probatoria e all’interpretazione delle clausole contrattuali, riservata al giudice di merito.

Il quinto motivo è infondato. La nullità contrattuale, quale eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio, ma i presupposti di fatto devono essere acquisiti nel rispetto delle preclusioni. La modifica della domanda ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. non può risolversi nella proposizione di domande aggiuntive, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015.

Il settimo motivo è fondato. Avendo gli appellanti dedotto la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ., la Corte avrebbe dovuto considerarla rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo il rispetto degli oneri di allegazione. Ha invece applicato erroneamente la disciplina dell’eccezione di estinzione della garanzia. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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