Revocatoria ordinaria: scientia damni del terzo e insindacabilità del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 28866 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente in ordine alla diminuzione della garanzia generica determinata dalla riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Non occorre la collusione tra gli stessi, né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, richiesta invece quando l’atto a titolo oneroso sia anteriore al sorgere di detto credito. Il giudice di legittimità non può riesaminare l’apprezzamento del fatto e delle prove operato dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua, né il ricorso per cassazione può trasformarsi in un terzo grado di giudizio volto a far valere la mera ingiustizia della decisione impugnata.

Il Fatto

Un Comune, creditore di un soggetto, conveniva in giudizio il debitore e i terzi aventi causa per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcuni atti dispositivi e della costituzione in fondo patrimoniale della famiglia, oltre che di un’ipoteca volontaria iscritta a favore di un istituto bancario.

Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, dichiarando inefficaci gli atti compiuti dal debitore in favore del coniuge e rigettando l’azione nei confronti degli altri terzi e della banca. La Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo necessaria, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, la dimostrazione della conoscenza dell’esposizione debitoria da parte del terzo. Il Comune ricorreva allora per cassazione, dolendosi dell’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse ad agire, sollevata dal ricorrente incidentale. Il Collegio la ritiene infondata, ribadendo che l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. deve avere carattere attuale e oggettivo, derivando da un fatto lesivo del diritto. Il ricorrente prospetta un pregiudizio concreto in relazione al soddisfacimento del proprio credito, mentre le contestazioni avversarie si risolvono in affermazioni generiche.

Nel merito, i motivi del ricorso principale sono infondati. La Corte ricostruisce il principio già affermato in materia, secondo cui per la scientia damni è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo circa la diminuzione della garanzia, non essendo necessaria né la collusione né la conoscenza dello specifico credito, allorché l’atto sia successivo al sorgere del credito medesimo. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tale regola, negando rilevanza agli elementi offerti dal creditore e valorizzando ulteriori risultanze probatorie.

Quanto all’ipoteca volontaria, il giudice del merito ha ritenuto che la concessione del mutuo e la connessa garanzia fossero finalizzate alla valorizzazione del patrimonio, non alla sua diminuzione in danno dei creditori. Quanto agli altri acquirenti, ha escluso che vi fosse prova di una pregressa conoscenza tra le parti o della consapevolezza della situazione debitoria dell’alienante.

Tale apprezzamento del fatto e della prova, congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ribadisce l’inammissibilità del ricorso che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici. Nel caso di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invocato, a fronte del disposto dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.

Anche i motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. Essi ripropongono doglianze già valutate dal giudice dell’appello con motivazione analitica e priva di vizi logici, sollecitando un diverso apprezzamento delle risultanze processuali. In conclusione, il ricorso principale è rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti in causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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