Integrazione del contraddittorio in appello per litisconsorzio processuale (Cass. civ. Sez. V n. 18563 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’intervento volontario dell’Agenzia delle entrate, titolare sostanziale della pretesa tributaria oggetto di controllo automatizzato, determina la costituzione di un litisconsorzio necessario di natura processuale. Ne deriva che l’appello avverso la sentenza di primo grado deve essere proposto anche nei confronti dell’Agenzia, a pena di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio. La tardività dell’adempimento all’ordine di integrazione non è giustificata dall’errata indicazione, nell’ordinanza del giudice, degli estremi della sentenza impugnata o della cartella di pagamento, né è emendabile con la rimessione in termini quando la relativa valutazione costituisca accertamento di merito non sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 per IVA relativa all’anno d’imposta 2011. La società contribuente impugnava l’atto impositivo, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

Proposto appello, la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile, rilevando che la società, dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, vi aveva ottemperato tardivamente, senza addurre giustificazioni valide. La società ricorreva quindi per cassazione con due ricorsi di identico contenuto, poi riuniti, deducendo l’insussistenza del litisconsorzio necessario e l’illegittimo diniego della rimessione in termini.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente contesta la necessità dell’integrazione del contraddittorio, sostenendo che la controversia poteva essere proposta nei soli confronti dell’agente della riscossione. Il motivo è infondato. Secondo la sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate era intervenuta volontariamente in primo grado ed è parte interessata alla decisione, poiché nell’ambito del controllo automatizzato essa è titolare sostanziale della pretesa contestata.

Tale intervento volontario, ancorché tardivo, è ammissibile indipendentemente da una formale chiamata dell’agente della riscossione. La Corte precisa che la notifica dell’intervento alla sola ricorrente, e non anche all’agente, non costituisce circostanza che la ricorrente abbia interesse a dedurre in luogo di quest’ultimo, rimasto inerte.

Posta la legittimità dell’intervento, il giudizio di appello avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, divenuta parte del processo. Si configura così un litisconsorzio necessario di natura processuale, come correttamente ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio.

La Corte richiama il principio per cui, essendo l’Agenzia titolare del diritto sostanziale dedotto, non può ipotizzarsi la scindibilità delle cause, citando le Sezioni Unite n. 11676 del 30.04.2024. Quanto al secondo motivo, concernente la mancata concessione della rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., il motivo è inammissibile: la Commissione tributaria regionale ha motivato in modo logico e non apparente, e le valutazioni del giudice di merito non sono rivedibili in sede di legittimità.

Il ricorso principale è quindi rigettato, mentre il ricorso riunito è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *