Il disconoscimento della fotocopia di scrittura privata non richiede la previa produzione dell’originale (Cass. civ. Sez. 2 n. 19524 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2719 c.c., che richiede l’espresso disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche, si applica tanto all’ipotesi di contestazione della conformità della copia quanto a quella di disconoscimento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione; entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che il disconoscimento della firma non è subordinato alla previa produzione in originale della scrittura. La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una copia fotostatica ha però l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale successivamente acquisito; a seguito del disconoscimento, la parte che intende avvalersi del documento è tenuta a produrne l’originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione. La mancata produzione dell’originale preclude la verificazione giudiziale della firma.
Il Fatto
Un professionista agiva in via monitoria nei confronti dell’erede di un proprio defunto assistito per il pagamento di compensi professionali, sulla base di dodici note spese relative ad altrettante controversie. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione dell’erede e la Corte d’appello rigettava il suo appello. L’erede proponeva quindi revocazione, deducendo il ritrovamento di una scrittura privata dalla quale emergeva che il professionista aveva già trattenuto un acconto a saldo delle proprie competenze. La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo la scrittura non autentica, disconosciuta dal professionista e, comunque, priva di decisività. Avverso tale sentenza l’erede proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2719 c.c., correggendo, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo. In particolare, i giudici hanno chiarito che la parte nei cui confronti è prodotta una copia fotostatica deve disconoscere tempestivamente la conformità all’originale e l’autenticità della sottoscrizione, senza che tale contestazione sia condizionata alla previa produzione dell’originale. Il principio è coerente con la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., che governano entrambe le ipotesi di disconoscimento.
La Corte ha precisato che, una volta disconosciuta la fotocopia, la parte che intende avvalersene ha l’onere di produrre l’originale, e in caso di ulteriore disconoscimento di chiederne la verificazione. Nella specie, tale onere non era stato assolto: il documento non era mai stato prodotto in originale e la richiesta di verificazione appariva limitata al profilo dell’originalità. L’asserzione del ricorrente circa l’impossibilità di produzione per forza maggiore o fatto dell’avversario è stata ritenuta apodittica, richiedendosi, ai fini dell’ammissibilità della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., la prova dell’ignoranza non colpevole dell’esistenza del documento o del suo luogo di conservazione, nonché lo svolgimento di una diligente attività di ricerca.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della censura relativa alla mancata valutazione di altri documenti, già esaminati dai giudici di merito e ritenuti non decisivi. In ordine al terzo motivo, ha ritenuto infondata la doglianza sulla condanna alle spese, richiamando il principio secondo cui soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata e la valutazione sulla quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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