Correzione errore materiale non sana omissioni preambolo né spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 23837 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile alle pronunce di legittimità ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è preordinato esclusivamente ad emendare la fortuita divergenza tra il giudizio e la sua estrinsecazione letterale, riconoscibile ictu oculi e priva di incidenza sul contenuto della decisione. L’omessa menzione nel preambolo della comparizione e delle conclusioni del difensore non integra un errore materiale correggibile, ma al più una imperfezione formale irrilevante quando non abbia inciso sull’attività decisoria. La contestazione della debenza degli esborsi liquidati non è emendabile in sede di correzione, costituendo espressione del potere valutativo del giudice affetto al più da errore di giudizio. L’interesse alla correzione difetta quando la circostanza sia comunque documentata in atto pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio definito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30518/2025, ha proposto istanza di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e dell’art. 391-bis c.p.c.
A sostegno dell’istanza ha dedotto due profili. Con il primo ha lamentato che la sentenza non desse atto della comparizione e delle conclusioni del proprio difensore all’udienza pubblica, circostanza invece risultante dal processo verbale. Con il secondo ha contestato la liquidazione della voce esborsi in favore del controricorrente, assumendo che quest’ultimo non avesse documentato alcuna spesa viva. L’intimato non ha svolto attività difensiva nel procedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato l’istanza, esaminando distintamente i due profili.
Quanto al primo, ha escluso che l’omessa menzione nel preambolo della comparizione e delle conclusioni del difensore integri un errore materiale emendabile. Il procedimento di correzione è riservato alle sviste oggettive, riconoscibili ictu oculi, che non attingono il processo logico-decisionale; la regolare deliberazione della pronuncia all’esito della discussione rende l’omissione una mera imperfezione formale, sul rilievo che la giurisprudenza già qualifica come irregolarità irrilevante l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti. Ha altresì rilevato il difetto di interesse, essendo la comparizione del difensore compiutamente attestata dal processo verbale d’udienza, atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
Quanto al secondo profilo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché la contestazione della debenza degli esborsi non concerne la rappresentazione esteriore della decisione ma il merito della liquidazione, espressione del potere valutativo del giudice. L’eventuale errore che la inficia è errore di giudizio, non emendabile con il procedimento di correzione né con quello di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., in adesione all’orientamento richiamato. Il Collegio ha infine escluso che il richiamo al modello F23 concernente il contributo unificato valga a mutare l’inquadramento, trattandosi di versamento dovuto dal ricorrente per l’iscrizione a ruolo del proprio ricorso.
L’istanza è stata rigettata nel suo complesso, senza pronuncia sulle spese, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento e della mancata attività difensiva dell’intimato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione