Revocatoria ordinaria: participatio fraudis e prova presuntiva del terzo acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 10841 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, la legittimazione del creditore è subordinata alla sussistenza del consilium fraudis in capo al debitore e della participatio fraudis del terzo acquirente, intesa quale consapevolezza della preordinazione dolosa dell’atto in pregiudizio del futuro creditore. Tale elemento soggettivo, il cui onere probatorio grava sul creditore procedente, può essere accertato mediante presunzioni semplici, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Trattandosi di elemento psicologico difficilmente dimostrabile con prova diretta, la scientia damni può desumersi da circostanze oggettive sintomatiche. Quando l’atto di disposizione ha ad oggetto l’unico cespite patrimoniale del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio possono ritenersi in re ipsa.

Il Fatto

Nel 2016 una banca conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, due fideiussori e l’acquirente di un immobile, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita con cui i primi avevano trasferito il bene alla terza. La domanda revocatoria si fondava sull’aumentata esposizione debitoria della società garantita e sull’alienazione dell’unico immobile di proprietà dei fideiussori, avvenuta dopo la costituzione in mora.

Il Tribunale rigettava le domande di inefficacia e di simulazione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava l’inefficacia della compravendita nei confronti della banca e della cessionaria del credito, ravvisando la participatio fraudis dell’acquirente. Propone ricorso per cassazione l’acquirente, con cinque motivi; resiste la controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la regola dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.: quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del terzo acquirente della preordinazione dolosa dell’atto in pregiudizio del futuro creditore.

Tale elemento soggettivo, il cui onere probatorio grava sul creditore, può essere accertato mediante presunzioni semplici, strumento legittimo di prova il cui apprezzamento è insindacabile in legittimità se ben motivato (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13265 del 2024). Essendo la scientia damni intrinseca alla sfera soggettiva del convenuto, l’ordinamento consente di desumerla da circostanze oggettive sintomatiche (Cass. civ., Sez. III, n. 4175 del 2020).

La Corte rileva che il giudice di merito ha valorizzato plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti: l’alienazione dell’unico bene del debitore, le modalità di pagamento del corrispettivo, la mancata trascrizione dell’ipoteca legale e la permanenza della venditrice nell’immobile. Da essi ha logicamente inferito la consapevolezza dell’acquirente. Richiamando il medesimo precedente, la Corte conferma che, quando l’atto ha ad oggetto l’unico cespite patrimoniale, la consapevolezza del pregiudizio può dirsi in re ipsa.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: secondo la Corte, la violazione del limite all’uso del contante va riferita al valore dell’intera operazione economica e si realizza anche con più operazioni ciascuna sotto soglia (Cass. civ., Sez. III, n. 17971 del 2023). Il terzo motivo è inammissibile: l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17005 del 2024). Anche il quarto motivo è inammissibile, restando il rigetto della domanda subordinata implicitamente evincibile dalla motivazione. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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