Motivazione apparente e danno da mala gestio: rinvio alla Corte d’Appello (Cass. civ. Sez. III n. 10026 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza si rivela apparente quando il decisum si fondi sul mero rinvio, acritico e non ricollegato alla fattispecie, a precedenti o massime giurisprudenziali, così impedendo l’individuazione della ratio decidendi e il controllo sul percorso logico del giudice. Integra il vizio di motivazione anche il rinvio adesivo alla decisione di primo grado, quando il giudice d’appello si limiti a trascriverne il contenuto senza esprimere autonome ragioni. Parimenti nulla è la motivazione meramente tautologica, che rigetti più motivi di gravame richiamando per relationem le argomentazioni già spese su altro motivo. Il giudice di merito, nel negare il danno da mala gestio, deve dare conto in modo comprensibile e coerente del percorso logico compiuto, anche mediante le evidenze documentali e le presunzioni, senza ricorrere a formule solo assertorie e genericamente complessive.

Il Fatto

La Confederazione ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il proprio Presidente e il proprio Direttore Generale, per sentirne accertare la responsabilità e condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da asseriti atti di mala gestio compiuti, rispettivamente, fino al 26.07.2012 e fino al 15.7.2013, nell’ambito di convenzioni stipulate con FAPI per attività propedeutiche e consulenze generiche.

Il Tribunale rigettava la domanda, con condanna alle spese. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2938/2023 pubblicata il 26 aprile 2023, rigettava l’appello e la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., confermando la condanna alle spese. Avverso tale pronuncia la Confederazione propone ricorso per cassazione con tre motivi; resistono i due controricorrenti. La questione giunge così davanti alla Terza Sezione civile.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e sono accolti per quanto di ragione. La Corte richiama l’orientamento consolidato in tema di motivazione apparente: essa ricorre quando il decisum si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime richiamati in modo acritico e non ricollegati alla fattispecie, di tal che risulti impossibile individuare la ratio decidendi. Sul punto la Corte cita Sez. L n. 662 del 17.1.2004 e Sez. 5 n. 20648 del 14.10.2015.

Nel caso di specie, quanto al motivo con cui si censurava la valutazione del Tribunale “a compartimenti stagni”, la Corte d’appello si è limitata a trascrivere la motivazione di primo grado e a riportare la massima di due arresti di legittimità in tema di onere della prova a carico del danneggiato, concludendo in modo assertivo sull’insufficienza dell’allegazione del pregiudizio.

Di fronte a un motivo che contestava la mancata considerazione della condotta complessiva, la Corte territoriale ha risposto in modo meramente apodittico, senza spiegare perché la distinzione per singole condotte fosse corretta e perché, invece, l’allegazione unitaria non lo fosse.

Anche sul rigetto del terzo e del quarto motivo, relativi ai danni da attività propedeutiche, da conflitto di interessi e da mancata adozione di procedure competitive, la decisione impugnata si è limitata a un mero rinvio adesivo alle argomentazioni già spese su altro motivo, rendendo una motivazione ancora tautologica. La Corte territoriale non ha dato conto in modo comprensibile e coerente del percorso logico seguito, neppure mediante le evidenze documentali e il possibile ricorso alle presunzioni.

Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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