Revocatoria del pegno e contestualità tra credito e garanzia (Cass. civ. Sez. I n. 1407 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare del pegno costituito a garanzia di un finanziamento, ai fini dell’art. 67, comma 1, n. 3, l. fall. non assumono rilievo le discrasie temporali tra la concessione del credito e la costituzione della garanzia riconducibili ai tempi tecnici di realizzazione di quest’ultima, dovendosi avere riguardo al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute: la norma non si applica quando credito e garanzia siano stati unitariamente convenuti, in un contesto esente da sospetti. Ai fini dell’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., il rapporto di corrispettività relativo all’atto di prestazione di garanzia si valuta non con riguardo all’utile che il garante ricava dalla garanzia, ma alla prestazione del creditore garantito a fronte della garanzia stessa. Il giudice, nell’esercizio del principio iura novit curia, non può fondare la decisione su un fatto costitutivo diverso da quello allegato in primo grado, costituendo ultrapetizione il mutamento della causa petendi introdotto per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il fallimento di una società convenne in giudizio la banca per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 1, nn. 1 e 3, l. fall., di un atto con cui la società, poi fallita, aveva costituito in pegno titoli di valore pari a € 75.500 a garanzia di un finanziamento di € 150.000.
Il tribunale rigettò le domande con sentenza n. 37/2010. La corte d’appello, invece, accolse il gravame, dichiarò l’inefficacia del pegno e condannò la banca a restituire la somma maggiorata degli interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per la sua priorità logico-giuridica. La corte d’appello, ritenendo che il pegno garantisse anche la pregressa esposizione debitoria della correntista, ha valorizzato un’allegazione comparsa per la prima volta nell’atto di appello: si tratta di un mutamento della causa petendi, che introduce nel processo un tema di indagine nuovo, fondato su presupposti diversi da quelli dell’atto introduttivo.
Nel giudizio di primo grado, la procedura aveva sempre riferito la ragione della revoca al solo mutuo erogato il 26 luglio 2002. Il principio iura novit curia ex art. 113, comma 1, cod. proc. civ. consente al giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, ma trova il limite nel divieto di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., che vieta di mutare i fatti costitutivi della pretesa. La corte territoriale è pertanto incorsa nella violazione del divieto, avendo fondato la decisione su un fatto costitutivo tardivamente allegato in appello (Cass. 5832/2021, Cass. 8645/2018, Cass. 12943/2012, Cass. 5153/2019).
Anche il primo motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini dell’art. 67, comma 1, n. 3, l. fall., non rilevano le discrasie temporali dovute ai tempi tecnici di realizzazione della garanzia; occorre guardare al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute, con esclusione della norma se unitariamente convenute (Cass. 6558/1997). La corte di merito, pur avendo accertato che il mutuo prevedeva la costituzione del pegno e che la garanzia era stata prestata con denari della società tramite interposizione fittizia, ha escluso la contestualità valorizzando l’indisponibilità della provvista: valutazione che trascura la contestualità riconosciuta delle operazioni.
Il terzo motivo è parimenti fondato. Il rapporto di corrispettività, con riferimento all’atto di prestazione di garanzia, va valutato avendo riguardo non all’utile che il garante ricava dalla garanzia, ma alla prestazione del creditore garantito a fronte della garanzia stessa (Cass. 26933/2006). La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rigettando l’appello, con condanna della procedura alle spese.
Nota della Redazione
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