La rappresentanza ex art. 317 c.p.c. vale solo davanti al giudice di pace (Cass. civ. Sez. 3 n. 15542 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di stare in giudizio tramite un mandatario munito di semplice mandato scritto, senza potere rappresentativo sostanziale, prevista dall’art. 317 cod. proc. civ. per il giudizio dinanzi al giudice di pace, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria della capacità processuale. Essa, pertanto, non si estende ai giudizi di impugnazione avverso la sentenza del giudice di pace, nei quali trova applicazione la disciplina generale dell’art. 77 cod. proc. civ., che richiede il conferimento di poteri rappresentativi anche di natura sostanziale. La legittimazione ad impugnare o a resistere all’impugnazione spetta alla parte sostanziale del rapporto, non al mandatario che abbia rappresentato la parte solo nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

Una società, dichiarandosi mandataria di una passeggera, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma una compagnia aerea, ottenendo il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004 per il ritardo subito in un viaggio aereo. La compagnia aerea aveva proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’appello inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’appellata, rilevando che la rappresentanza conferita ai sensi dell’art. 317 cod. proc. civ. era idonea solo per il giudizio dinanzi al giudice di pace. La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, e l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati. Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 323 cod. proc. civ., sostenendo che la legittimazione ad impugnare o a resistere in appello spetti a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di merito, a prescindere dalla titolarità sostanziale del diritto controverso, richiamando a sostegno il principio espresso da Cass. n. 13584/2017 e Cass. n. 16177/2016. Con il terzo motivo, la ricorrente aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, 77 e 83 cod. proc. civ., per l’omessa motivazione sulla questione della rappresentanza processuale.

La Suprema Corte ha precisato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 48 del 2001, secondo cui la facoltà di stare in giudizio tramite mandatario non munito di potere rappresentativo sostanziale, prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace, non si estende al giudizio di impugnazione. L’art. 317 cod. proc. civ., essendo incluso tra le disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace ed avendo carattere derogatorio e natura eccezionale, non può essere applicato oltre i casi espressamente considerati, ex art. 14 disp. prel. cod. civ.. Ne consegue che l’impugnazione proposta avverso la sentenza del giudice di pace da soggetto munito di un mandato non conferente anche il potere rappresentativo sostanziale è inammissibile.

Quanto ai precedenti giurisprudenziali evocati dalla ricorrente, la Corte ha chiarito che essi affermano un principio dettato per escludere dal giudizio soggetti terzi rispetto alla pronuncia resa inter alios. Tale principio non opera nel caso di specie, in cui la passeggera, benché processualmente rappresentata dinanzi al giudice di pace ex art. 317 cod. proc. civ., resta la parte sostanziale del rapporto: fuori dall’ambito di quel giudizio, a lei sola spetta la legittimazione ad impugnare o ad essere chiamata quale soggetto passivo dell’impugnazione.

Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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