Consumo idrico anomalo e onere della prova della buona fede (Cass. civ. Sez. II n. 20540 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di somministrazione di acqua, che è rapporto di durata, gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. operano come fonte di obblighi integrativi e impongono al gestore di informare l’utente dell’addebito di un consumo anomalo, così da consentirgli di attivarsi per evitare l’aggravamento del danno. Poiché la rilevazione mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, spetta al somministrante provare il regolare funzionamento degli impianti, mentre è onere dell’utente dimostrare di avere adottato ogni cautela e di avere diligentemente vigilato sull’inesistenza di cause alteranti il normale funzionamento del contatore. Il precedente giurisprudenziale, pur se delle Sezioni Unite, non è fonte del diritto: è inammissibile il motivo che si limiti a denunciare un contrasto con esso.
Il Fatto
Un condominio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, respingendo l’appello principale e accogliendo quello incidentale del gestore, aveva dichiarato la legittimità dell’ingiunzione e l’obbligo di pagamento della minor somma di € 17.758,20, oltre interessi.
Il giudizio ha ad oggetto l’ingiunzione a norma del r.d. n. 639 del 1910, notificata nel 2014 dal gestore del servizio idrico integrato, per il mancato pagamento di fatture relative ai consumi d’acqua dell’utenza condominiale. Il condominio aveva contestato il credito, sostenendo che esso era frutto della registrazione di un consumo idrico anomalo e che il gestore aveva sostituito unilateralmente il contatore senza preavviso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. Essi mirano a domandare alla Corte un rinnovato apprezzamento di fatto delle vicende di causa, inammissibile nel giudizio di legittimità. Le doglianze non possono riferirsi al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché opera la previsione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che esclude l’impugnabilità della sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il precedente giurisprudenziale, pur proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, non rientra tra le fonti del diritto. È pertanto inammissibile il motivo che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura identificare una norma di diritto e dedurne la violazione o falsa applicazione.
Sul primo motivo, formulato come violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., la Corte ricostruisce la cornice dei precedenti in materia. Nel contratto di somministrazione idrica, rapporto di durata, i doveri di correttezza e buona fede danno luogo a obblighi integrativi rispetto a quelli principali. Se l’utente lamenta l’addebito di un consumo anomalo, il gestore è tenuto a informarlo, a prescindere dalle iniziative che questi deve comunque adottare. Inoltre, poiché la rilevazione mediante contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità, spetta al somministrante provare il regolare funzionamento degli impianti, mentre è onere dell’utente provare di avere adottato ogni cautela.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato che il gestore informò l’utente con comunicazione del dicembre 2007 e che questi non chiese la verifica dell’impianto, non procedette all’autolettura né adottò alcuna cautela. La sostituzione unilaterale del contatore avvenne soltanto nel gennaio 2011 e non impedì all’utente di procedere alle verifiche e di conseguire tempestivamente la prova del malfunzionamento, rimasto indimostrato. L’eccezione di inadempimento opposta ex art. 1460 cod. civ. risulta quindi infondata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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