Regolazione delle spese e soccombenza secondo l’esito complessivo della lite (Cass. civ. Sez. 3 n. 21969 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata. L’onere delle spese va attribuito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base a un criterio unitario e globale. L’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale articolata in un unico capo non integra una soccombenza reciproca, neppure ai fini della compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio le società fornitrice e distributrice di energia elettrica, contestando la legittimità di un verbale di verifica che aveva accertato la presenza di un magnete sul contatore, tale da alterare il computo dei consumi per un periodo di circa cinque anni. Il Tribunale aveva accertato l’alterazione dei conteggi, quantificando l’importo effettivamente dovuto e condannando la società fornitrice alla restituzione delle somme percepite in eccesso, respingendo la domanda riconvenzionale di pagamento del maggior importo.
La Corte d’Appello, accogliendo i gravami delle società, aveva respinto le domande originarie dell’attrice e accolto la domanda riconvenzionale, condannandola al pagamento della somma dovuta per la sottrazione di energia. Avverso tale pronuncia la soccombente proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’erronea regolazione delle spese di lite e l’anomalia motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla regolazione delle spese. La ricorrente lamentava che la corte di merito non avesse considerato l’esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal mancato pagamento del maggior importo richiesto e dall’accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale.
Nel rigettare le censure, la Corte ha richiamato il principio, da ultimo ribadito da Cass. n. 27000 del 08.10.2025, secondo cui il giudice d’appello, in caso di riforma parziale, deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, attribuendone l’onere in base all’esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva agito per ottenere la nullità del verbale e la restituzione delle somme pagate in eccesso: domande rigettate in appello, dove era stata invece accolta la domanda riconvenzionale. Ne deriva la corretta individuazione della ricorrente come parte soccombente nell’intero giudizio di merito.
Quanto all’accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale, la Corte ha precisato che, trattandosi di domanda articolata in unico capo, l’eventuale riduzione dell’importo richiesto non determina alcuna soccombenza in capo al convenuto che l’ha proposta, neppure ai fini della compensazione delle spese, in linea con Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022.
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e attribuzione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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